Corte Costituzionale, Sentenza n. 268, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 19 della legge
della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, nel
procedimento vertente tra la Federazione provinciale coltivatori
diretti di Campobasso e la Provincia di Campobasso ed altri, con
ordinanza del 22 aprile 2009, iscritta al n. 74 del registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 22 aprile 2009, il Tribunale
amministrativo regionale per il Molise ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 19
della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio).
L’indicata norma regionale, riguardante la composizione dei
Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione
programmata della caccia, e’ censurata nella parte in cui non
consente la partecipazione paritaria delle associazioni venatorie e
di quelle degli agricoltori nei suddetti organismi.
1.1. – Premette il rimettente che il giudizio principale ha ad
oggetto l’impugnazione di due delibere della Giunta provinciale di
Campobasso e di una delibera della Giunta regionale del Molise, con
le quali, in applicazione dell’impugnato art. 19, sono stati, tra
l’altro, costituiti i Comitati di gestione degli ambiti territoriali
di caccia di Campobasso e di Termoli e designati i relativi membri
(11 rappresentanti delle associazioni venatorie e «soli 5
rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori»).
La ricorrente nel giudizio a quo lamenta il contrasto del citato
art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993 con il principio di
rappresentanza paritaria delle organizzazioni professionali agricole
e delle associazioni venatorie stabilito dall’art. 14, comma 10,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
1.2. – In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo,
riportato il contenuto del citato art. 14, comma 10, della legge n.
157 del 1992, rileva che le funzioni attribuite ai Comitati di
gestione attengono «all’ambiente, all’agricoltura e alla caccia»;
materie, queste ultime, rientranti nella tutela dell’ambiente e nella
valorizzazione del territorio, ai sensi dell’art. 117, commi secondo,
lettera s), e terzo della Costituzione. La stessa legge n. 157 del
1992, a suo avviso, considererebbe, infatti, l’agricoltura come uno
strumento di «valorizzazione e di conservazione dell’ambiente
naturale».
Il legislatore statale, prosegue il Tribunale rimettente, nello
stabilire, per quanto attiene alla composizione degli enti di
gestione degli ambiti territoriali di caccia, il «principio
fondamentale» della rappresentanza paritaria tra organizzazioni degli
agricoltori e quelle venatorie, avrebbe voluto dare rilievo «al bene
ambiente […] cercando […] un equilibrio tra i valori coinvolti
nell’esercizio della caccia».
Tanto premesso, secondo il giudice a quo, la norma regionale
impugnata, nel disciplinare la composizione degli enti di gestione
degli ambiti territoriali di caccia, non avrebbe assicurato la
presenza paritaria dei rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole e delle associazioni venatorie, violando cosi’
il citato art. 14, comma 10, della legge statale n. 157 del 1992 ed
incidendo in una materia riservata «alla legislazione esclusiva, o in
subordine concorrente, dello Stato».
Il rimettente, accanto all’asserito contrasto con l’art. 117,
commi secondo, lettera s), e terzo della Costituzione, assume la
violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
ragionevolezza. L’art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993, a suo
avviso, introdurrebbe una deroga al suddetto principio di
rappresentativita’ «senza alcuna evidente ragione» e cio’ in
contraddizione con il fine principale della medesima legge regionale
di introdurre una disciplina del prelievo venatorio nel rispetto
della normativa statale di cui alla legge n. 157 del 1992.
2. – Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che
l’eventuale dichiarazione di incostituzionalita’ della norma
regionale censurata, «laddove non garantisce la parita’ numerica dei
membri delle organizzazioni faunistiche e di quelle» degli
agricoltori, «[…] muterebbe la disciplina primaria» applicabile nel
giudizio principale, determinando il venir meno del parametro
normativo alla stregua del quale sono state adottate le delibere
provinciali impugnate.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise dubita,
in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera s), e
terzo, della Costituzione, della legittimita’ costituzionale
dell’art. 19 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), nella parte in cui, con riferimento alla
composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di
caccia, «non consente la partecipazione paritaria di associazioni
venatorie e di agricoltori».
La norma impugnata, a parere del rimettente, sarebbe in contrasto
con i citati parametri costituzionali e, in particolare, quale norma
interposta, con l’art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), che, nel disciplinare la composizione degli
organi direttivi dei suddetti ambiti territoriali, sancisce il
principio della presenza paritaria delle associazioni venatorie e di
quelle degli agricoltori.
2. – La questione e’ fondata in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
L’art. 19 della legge regionale n. 19 del 1993 prevede la
creazione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di
caccia e stabilisce i criteri di composizione degli stessi. Ancorche’
il Tribunale rimettente impugni l’intero art. 19, la censura riguarda
esclusivamente la composizione dei Comitati di gestione della caccia.
In particolare, il comma 1, lettera a), statuisce che detti
Comitati sono costituiti «da cinque rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale ed organizzate nella provincia di cui uno per
organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano
presenti in numero inferiore a cinque, le designazioni necessarie per
completare le rappresentative saranno espresse dalle organizzazioni
aventi il maggior numero di iscritti».
La successiva lettera b) prevede la partecipazione di «un
rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a
livello nazionale ed organizzata nella provincia da almeno un anno.
Inoltre, ciascuna associazione designa, fino ad un massimo di tre, un
numero di componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del
totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi ad esercitare
l’attivita’ venatoria», negli ambiti territoriali di caccia.
Il citato art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992
sancisce, invece, che «negli organi direttivi degli ambiti
territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria,
in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma
organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e’
costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da
rappresentanti degli enti locali».
Dal raffronto delle due discipline normative – regionale e
statale – risulta evidente il contrasto della disposizione impugnata
con l’indicata norma statale interposta. Il legislatore regionale ha
individuato, infatti, criteri di composizione dei Comitati di
gestione degli ambiti territoriali di caccia che non necessariamente
prevedono – in conformita’ al disposto della citata norma statale –
la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quella degli
agricoltori, ponendo cosi’ queste ultime in una posizione di
potenziale svantaggio, sotto il profilo della loro rappresentanza,
nei suddetti Comitati di gestione della caccia.
Questa Corte ha gia’ affermato che il principio di
rappresentativita’, di cui al citato art. 14, comma 10, della legge
n. 157 del 1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del 2001)
e, in particolare, che detta disposizione, nello stabilire «i criteri
di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attivita’
venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalita’
indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli
organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio
nazionale» (sentenza n. 165 del 2009).
La previsione regionale va, pertanto, dichiarata illegittima in
quanto non rispetta il suddetto standard di tutela uniforme.
Restano assorbiti gli altri profili di censura dedotti dal
giudice rimettente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 1,
lettere a) e b), della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n.
19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), nella parte in cui, con riferimento alla
composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di
caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni
venatorie e delle organizzazioni professionali agricole.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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