Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15149 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so.
Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 9 giugno 2006, ha ritenuto nulla, per genericità della causale, l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e la C., D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 dal 6 giugno 2002 al 30 settembre 2002.

Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

La C. restava intimata.

Il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
Motivi della decisione

1. – Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale (del 23 settembre 2007) della presentente controversia.

Nulla per le spese, essendo la C. rimasta intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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