T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 548 deliberazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, che è una immobiliare impegnata nella esecuzione di un piano attuativo in località Scarpizzolo del Comune di San Paolo, impugna la deliberazione del 22. 7. 2009 con cui il Consiglio comunale ha deciso di annullare in autotutela la precedente deliberazione del 31/08 che aveva modificato il regolamento di igiene (nella parte che riguardava le distanze che devono osservate nel costruire nei pressi di stalle o altri luoghi destinati all’allevamento del bestiame).

La ricorrente, infatti, sostiene che dall’annullamento in autotutela di tale deliberazione consegue un regime edificatorio più rigoroso di aree ricomprese nel piano attuativo che stava realizzando.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. la deliberazione sarebbe illegittima per irragionevolezza e contraddittorietà in quanto reintroduce un effetto rigido nell’applicazione delle distanze dagli allevamenti esistenti, che sarebbe già stato censurato dal T.a.r. nella pronuncia 478/07, e che invece era stato superato dalla deliberazione del 2008 annullata;

2. la deliberazione sarebbe illegittima per travisamento in quanto nelle premesse si sostiene che si vorrebbe evitare il contenzioso nato da tre ricorsi al T.a.r., ma per essi l’amministrazione era già costituita in giudizio;

3. la deliberazione sarebbe illegittima perché ha seguito un parere dell’ASL che però non avrebbe compreso esattamente i termini della questione, in quanto le sarebbe sfuggito il senso e la ratio della modifica regolamentare del 2008 che veniva annullata con il provvedimento impugnato.

Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23. 3. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. La vicenda dell’art. 3.10.5. del regolamento d’igiene di San Paolo che la ricorrente porta all’attenzione del Tribunale è stata in realtà già decisa in altre sentenze, che hanno dato un indirizzo chiaro alla pronuncia che è chiamato a prendere il Tribunale.

L’art. 3.10.5. del regolamento comunale è stato, infatti, modificato diverse volte negli ultimi anni ed in occasione di ogni modifica la nuova versione ha dovuto affrontare un passaggio davanti a questo Tribunale.

Le vicende recenti dell’art. 3.10.5. del regolamento d’igiene del Comune che regola le distanze delle costruzioni dagli allevamenti sono, infatti, i seguenti:

– nella sua versione originaria esso prevedeva il vincolo della reciprocità, per cui come non potevano sorgere stalle a distanza da abitazioni inferiore al minimo previsto dalla norma regolamentare (minimo che era diverso per tipologia e quantità di bestiame), così non potevano sorgere abitazioni a distanza dalle stalle inferiore allo stesso minimo;

– con deliberazione 7. 10. 2005 la norma veniva modificata in senso favorevole alle esigenze delle imprese edili, in quanto si prevedeva che il vincolo nelle distanze fosse soltanto unilaterale, e non reciproco (si doveva rispettare solo in caso di costruzioni di stalle a distanza da abitazioni, ma non in caso di costruzione di abitazioni a distanza da stalle);

– con sentenza 478/2007 il T.a.r. annullava questa modifica, ritenendola irragionevole e ripristinava di fatto il sistema del vincolo reciproco;

– con deliberazione 22. 12. 2008, però, il Comune tornava incontro alle esigenze delle imprese edili e, nel dichiarato intento di attuare la sentenza del T.a.r., stabiliva nel regolamento di igiene per singole aree fino a che distanza dalle stalle si potesse edificare ed a quali condizioni (es. prevedendo opere di mitigazione), ed, in questo modo, di fatto – sia pure non con una previsione generale ma con metodo casistico – rieliminava il vincolo di costruire ad una distanza minima dalle stalle;

– con sentenza 2146/2010 il T.a.r. annullava anche questa deliberazione stabilendone a sua volta la irragionevolezza;

– nel frattempo, però, con deliberazione 11/2009 il Comune la aveva a sua volta annullata in autotutela allo scopo dichiarato di prevenire contenziosi (tra cui quello che ha dato origine alla sentenza 2146/2010), ed è contro questa nuova novella – stavolta non favorevole agli interessi delle imprese edili – che insorge la ricorrente che, mediante l’annullamento dell’ultima novella, vorrebbe ottenere la reviviscenza della previsione regolamentare del 2008 che le era più favorevole (e che però nel frattempo il Tribunale ha annullato; con la conseguenza che, essendo stata annullata con precedente sentenza anche la novella del 2005, se il ricorso fosse accolto si determinerebbe la reviviscenza della versione originaria del regolamento che prevedeva il vincolo della reciprocità delle distanze, che poi è esattamente la norma attualmente vigente dopo l’approvazione della deliberazione impugnata. Senza che però possa essere dichiarata sin da ora la sopravvenuta carenza d’interesse, posto che la sentenza 2146/2010 su cui la dichiarazione di improcedibilità si reggerebbe risulta, dal sistema informatico del Tribunale, essere stata impugnata e non contiene quindi statuizioni definitive).

II. In ogni caso, per ogni utilità residua che la ricorrente possa avere da questo ricorso, nessuno dei tre motivi dedotti può in realtà essere favorevolmente apprezzato nel merito:

– il primo ed il terzo motivo sono, infatti, tutti volti a dimostrare la maggior ragionevolezza della previsione del 2008 che con il provvedimento oggetto di odierno scrutinio viene annullata, ma la previsione del 2008 è stata già dichiarata invece irragionevole dal T.a.r. con sentenza 2146/2010, alle cui motivazioni ci si limita a riportarsi secondo la tecnica del precedente conforme ex art. 74 c.p.a.,

– il secondo motivo contesta una frase della motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui annullare la previsione del 2008 sarebbe servito ad evitare contenziosi giurisdizionali su di essa, motivazione che sarebbe irragionevole in quanto l’amministrazione aveva in realtà già deciso di difendersi in giudizio nei contenziosi nati da quella previsione ed altri non ne potevano più essere incardinati per il decorso dei termini di decadenza, ma al di là del fatto che sia corretto o meno aver usato la locuzione "l’annullamento consentirà di evitare contenziosi" al posto di "l’annullamento consentirà di superare contenziosi già proposti", sta di fatto che la contestata previsione del 2008 aveva effettivamente generato contenzioso davanti al Tribunale che porterà di lì a qualche mese l’amministrazione a vedersi annullare la deliberazione in esame ed essere dichiarata soccombente (anche sulle spese), talchè non è irragionevole che l’amministrazione abbia tentato di agire in anticipo annullando in autotutela la previsione contestata.

III. Nel giudizio si è costituita la sola parte ricorrente, a cui carico, in ragione della soccombenza, restano le spese di lite sofferte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

NULLA sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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