Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 15-04-2011, n. 15444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

fano che ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.
Svolgimento del processo

Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari confermava la sentenza del 19 dicembre 2008 con la quale il Giudice di pace di quella stessa città aveva dichiarato F.T. colpevole del reato di cui all’art. 612 c.p. in danno di M. E. e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente eccepisce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, con riferimento all’art. 162 disp. att. c.p.p., comma 1, e art. 178 c.p.p.. Si duole, al riguardo, che il giudice di appello abbia rigettato l’eccezione di nullità conseguente al fatto che il PM d’udienza, magistrato onorario, fosse privo di delega.

Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 333, 125 e 136 c.p., con riferimento al rigetto delle eccezioni di invalida presentazione della querela, posto che quella presentata il 30.6.2006 ai Carabinieri della Stazione di Pirri non era accompagnata dalla identificazione del querelante; e che la querela dell’1.7.2003 era stata presentata negli uffici di Procura da una collaboratrice dello studio dell’avv. Davide Piasotti che aveva autenticato la firma del querelante pur non risultando officiato della difesa.

2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto si sostanzia di censure che erano state già dedotte in sede di gravame, senza specifico rilievo critico alle argomentate ragioni, in forza delle quali, il giudice di appello le aveva rigettate.

Le stesse doglianze sono, ad ogni modo, palesemente infondate per le stesse ragioni correttamente dedotte dallo stesso Tribunale.

Ed infatti, quanto all’asserita mancanza di delega da parte del magistrato onorario, è ineccepibile l’assunto secondo il quale la mancata esibizione dell’atto di delega, peraltro non prevista dalla normativa di riferimento, non può ritenersi segno di mancanza, avuto riguardo alla presunzione di legittimità degli atti processuali ed al difetto di allegazione e di prova da parte dell’istante.

Quanto all’eccezione relativa alla pretesa irritualità della querela, con specifico e distinto riferimento ai due atti di querela proposti, correttamente il giudice di appello, nel rilevare la piena validità della seconda querela, quella datata 1.7.2003 presso l’Ufficio di Procura, ha ritenuto superfluo l’esame della prima, presentata il 30 giugno 2003 presso la competente stazione dei Carabinieri. Ad ogni modo, con riferimento alla prima querela, l’esistenza del mandato difensivo al difensore che aveva autenticato la sottoscrizione della stessa è stata, correttamente, desunta da univoci elementi sintomatici, in conformità dell’insegnamento di questa Corte regolatrice nella sua massima espressione (cfr. Cass. Sez. Un. 11.7.2006, n. 26549, rv. 233974). In particolare, rilievo sintomatico dell’esistenza della nomina al difensore è stato attribuito alla redazione dell’atto su fogli intestati dello studio legale dello stesso difensore ed all’avvenuta presentazione a cura di una collaboratrice dello stesso studio, a parte l’indicazione nel decreto di citazione a giudizio dell’elezione di domicilio presso lo stesso difensore, in forza di lettura a contrario della norma di cui all’art. 33 disp. att. c.p.p., presupponendo l’esistenza di mandato difensivo, da parte della persona offesa, dall’espressa elezione di domicilio presso quest’ultimo.

3. – Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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