T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 545 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Il ricorrente si duole della illegimità in parte qua del PGT del Comune di Bonarmense definitivamente approvato con delibera del C.C. n. 16 del 2.4.2009.

1.1. In particolare il medesimo si lamenta di una parte di detto piano tramite la quale – in modo asseritamente ingiusto e pur a seguito di proprie osservazioni pressoché accolte per la più parte dei suoi terreni – risulta definitivamente inclusa un’area di proprietà, già anch’essa a precedente destinazione agricola e di mq 8424, in un ambito definitivo di diversa trasformazione funzionale di carattere abitativo (Ar3): in essa essendo altresì previsti mq 1000 a verde e a parco e mq 2400 per un’infrastruttura viaria di collegamento locale.

2- Il ricorso si basa sulle seguenti censure di seguito riassunte:

a – violazione e falsa applicazione degli arrt. 4, 5 e 6 della Direttiva 2001/42/CE, degli artt. 11 e 12 del D.L.vo n. 152/06 e degli artt. 2, 5.2, 5.5 e 5.11 degli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi approvati con deliberazione 13.3.07 n. VIII/347 del Consiglio Regionale della Lombardia; eccesso di potere sub specie di contraddittorietà e illogicità manifesta.;

b – violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 L.R. 11.3.2005 n. 12 della Lombardia; eccesso di potere sub specie di contraddittorietà e di illogicità manifesta;

c – violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, commi 3 e 4 della L.R. 11.3.2005 n. 12 della Lombardia (introdotto dalla L.R. n. 4 del 2008); eccesso di potere sub specie di contraddittorietà;

d – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90; violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 8 della L.R. 11/3/05 n. 12 di cui sopra;

e – eccesso di potere sub specie di sviamento, di illogicità e ingiustizia manifeste;

f – violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 8 della L.R. 11.3.2005 n. 12 della Lombardia; eccesso di potere sub specie di contraddittorietà e di illogicità manifesta e di sviamento.

3 – Si è costituito in giudizio il solo comune intimato; la inerente difesa – premesse varie eccezioni pur in corso di causa – ha concluso per la totale infondatezza di ogni rilievo.

4 – All’U.P. del 9.3.2011 la causa – dopo una particolare discussione – è stata spedita in decisione.

5 – Possono ignorarsi tutte le avanzate eccezioni. In ogni caso il Collegio rileva che – con l’ultima semplice memoria – il ricorrente ha introdotto un’ulteriore censura autonomamente e funzionalmente collegabile alla censura di cui sub 2 a. E" evidente perciò che, nel caso, non si tratta di una mera specificazione di quest’ultima. Da qui l’inammissibilità di detta ultima sostanziale censura avviata in modo, sotto molti aspetti, irrituale.

6 – L’obliterazione della discussione pregiudiziale intorno alle viste eccezioni deriva dal fatto che il ricorso non può ritenersi fondato nel merito.

6.1 – Quanto al primo rilievo (sub 2 a) è il caso di richiamare la abbastanza recente decisione del CdS – Sez. IV – n. 133 del 2011 con la quale si respinge quella affermazione alla stregua della quale l’autorità chiamata ad assumere statuizioni in materia di valutazione ambientale dovrebbe essere estranea al Comune intimato. La connessa motivazione di giudizio, tutto sommato sufficientemente condivisibile ed all’altrimenti stregua della quale la avversa censura viene respinta, appare condivisibile. Da qui l’infondatezza del detto rilievo.

6.2 – Anche la seconda censura (sub 2 b) merita non miglior sorte. Invero – in disparte il fatto che tale motivo, data la sua portata che pare ragionevolmente coinvolgere ogni profilo di scelta di pianificazione e che perciò parrebbe tradursi in un accertamento preventivo nei confronti di una vasta generalità di soggetti interessati e quindi di parti, pur eventualmente necessarie ed indeterminate, altrimenti non presenti in giudizio (cfr CdS – Sez. IV – n. 3538 del 3.6.2010) – va osservato che, nell’ambito della approvazione finale del rubricato PGT, si tiene ben conto dei suggerimenti riduttivi della Provincia in ordine alle previsioni originarie di aumento demografico. Inoltre la relativa motivazione finale, per quel che residua, sconta profili di discrezionalità di scelta che sembrano ragionevolmente sostenuti dalla circostanza che il Comune intimato è, ormai senza soluzione di continuità spaziale, in collegamento materiale con il capoluogo. In ogni caso, a parte la mancanza totale di allegazione quanto meno di seri principi di prova di profilo previsionale ed attendibili sotto il profilo probabilistico, non sembra al Collegio che l’incremento della zona abitativa in discorso – sia in relazione all’intero territorio comunale, sia in relazione di tutte le inerenti zone conservate a destinazione agricola – possa essere definito come ricavato in modo irragionevole o, all’evidenza, sproporzionato o, comunque, perciò stesso abnorme. Sicchè, anche se può essere accettabile il riferimento ai criteri di cui l’art. 8 della legge urbanistica della Regione Lombardia – altrimenti accettando la amplia continenza logica relativa – non può dirsi in modo certo che gli stessi siano stati obliterati palmarmente.

6.3 – Quanto al terzo rilievo, richiamando quanto testè altrimenti dedotto per utilità funzionale, basta annotare che lo stesso finisce con lo sconfinare nel merito delle scelte amministrative in discorso perchè critica una non intervenuta conservazione a destinazione agricola di una modesta superficie di proprietà rispetto all’intero: non conservazione pur di molto ridotta rispetto alle indicazioni iniziali. Colchè è evidente che, proprio alla stregua delle intervenute osservazioni del ricorrente (per lo più accolte), può affermarsi, con sufficiente ragionevolezza, che la scelta criticata non sia del tutto fuori luogo. Anche detto terzo rilievo è dunque privo di fondamento.

6.4 – Analoga sorte consegue anche per la quarta censura. Quest’ultima viene sviluppata ancor criticando una scelta di merito ulteriore che riguarda la corretta funzionalità viaria (o meno) di collegamento interno locale come sopra descritta e ritenuta dal ricorrente poco logica. Già sin d’ora si può osservare che, in opposizione a tale censura, già contrastano le conclusioni di cui sub 6.3 all’inizio. Senza contare che il prospettare indizio pratico, posto a sostegno della critica, è del tutto neutro e che ciò non esclude che detta previsione non abbia alcun fondamento di merito. Va altresì osservato che – come insegna più che consolidata giurisprudenza – le osservazioni dei privati non necessitano di puntuali argomentazioni confutative. Le dette conclusioni, che valgono anche con riguardo alle dedicazioni a parco e a verde ancora all’interno della detta area per mq 1000, determinano la preannunciata infondatezza del rilievo in discussione.

6.5 – Quanto agli ulteriori rilievi residuali basta leggere attentamente gli atti del Comune per rendersi conto che il PGT non determina, nell’immediato, alcun effetto compressivo di titolo di disponibilità e di utilizzo sui beni del ricorrente. Del resto, allo stato, tutta la vasta area a destinazione agricola non risulta punto compromessa. In ogni caso nelle norme in atto la concretizzazione materiale per l’ambito in discorso è lungi dall’essere, allo stato, imposta in ragione della sola mano pubblica. Quanto al fatto che non sembri prevista in modo puntuale la superficie speculare di un’area di compensazione ecologica, è solo il caso di osservare che la detta norma non impone una tale specificazione superficiaria; né la citata norma sembra imporre che della stessa area di recupero se ne debba rinvenire una puntuale allocazione.

7 – Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando – respinge il ricorso in epigrafe.

Spese a carico del ricorrente qui soccombente per Euro 7.500,00 (IVA e CPA escluse).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *