Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15145 consorzi di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 1 aprile 2006, la Corte d’Appello di Caltanissetta respingeva il gravame svolto da V.N. ed altri 4 litisconsorti in epigrafe indicati contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto avverso il Consorzio di Bonifica n. (OMISSIS) di Gela per il riconoscimento del diritto all’assunzione, al risarcimento dei danni per ritardata assunzione, al riconoscimento delle mansioni superiori e alle relative differenze retributive, al riconoscimento del lavoro straordinario e maggiorazioni retributive.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

assumevano i lavoratori di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio con la qualifica di braccianti agricoli, rientrando nella categoria dei 101 unisti o 151 unisti, e di essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di operai qualificati area tecnica di 2^ livello CCNL di settore, con mansioni di addetti alla custodia e piccola manutenzione ed esercizio degli invasi gestiti dall’Ente;

con delibera consortile del luglio 2001, l’ente comunicava che a seguito di Delib. consortile 23 febbraio 2001, n. 78 veniva disposta l’assunzione a tempo indeterminato e i lavoratori sarebbero stati sottoposti ad un periodo di prova di mesi sei;

che l’assunzione veniva adottata con Delib. 28 marzo 2002, n. 917 ed i ricorrenti venivano assunti con decorrenza 12,4.2002 e 1.5.2002;

– nella specie trovavano applicazione le disposizioni della L.R. n. 45 del 1994, art. 30 e L.R. n. 33 del 1996, art. 12 e, in particolare, inapplicabile la prima disposizione citata, si applicava l’art. 12 cit. che, pur non prevedendo l’espletamento di una procedura concorsuale in senso stretto, non prevedeva neppure un vero e proprio obbligo a contrarre immediato da parte del Consorzio, il quale doveva, comunque, formare una graduatoria e vagliare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal CCNL;

in data 1.8.2000, ai lavoratori venivano comunicati i requisiti necessari con precisazione che l’assunzione sarebbe avvenuta solo all’esito della presentazione della richiesta documentazione; solo nel novembre 2001 i lavoratori depositavano l’integrale documentazione, non provando in giudizio nulla sul punto, in violazione dell’onere di provare i fatti costitutivi del presunto obbligo risarcitorio;

l’assessore regionale comunicava, in data 20.12.2001, il blocco delle assunzioni fino al mese di febbraio e il Consorzio, esaurito tale blocco temporale, provvedeva alle assunzioni nel mese di marzo 2002, onde il ritardo nell’assunzione era causato dal provvedimento assessoriale che rendeva impossibile, per l’ente, adempiere la prestazione di formalizzare le assunzioni;

le lettere inviate dal Consorzio erano equiparabili a delle proposte di assunzione, il contratto si perfezionava solo con l’accettazione degli interessati e la produzione dei documenti richiesti e con un provvedimento di formale presa d’atto da parte dell’ente; il riconoscimento di mansioni superiori era escluso, alla stregua delle disposizioni del CCNL, dal fatto che il rapporto fosse solo iniziato e che in passato avessero lavorato sporadicamente con contratti a termine;

infine, quanto al lavoro straordinario, l’istruttoria testimoniale ne aveva escluso l’espletamento e il lavoro prestato di sabato nulla provava a tale titolo.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, V. e gli altri 2 litisconsorti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. L’intimato ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione della L.R. Sicilia n. 45 del 1995, art. 30 e L.R. Sicilia n. 33 del 1996, art. 12 per aver la Corte di merito escluso il diritto dei lavoratori con contratto a tempo determinato alla trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Deducono i ricorrenti che le citate disposizioni legislative regionali non hanno facoltizzato i Consorzi all’assunzione a tempo indeterminato, ma hanno sancito l’obbligo all’assunzione, fra l’altro, dei braccianti agricoli, escludendo la previsione della domanda di assunzione a pena di decadenza, introducendo una garanzia occupazionale per i braccianti che avessero lavorato presso il medesimo Consorzio, nel periodo 1992-1993, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative, assicurando, per il triennio 1996-1998, 101 giornate a coloro che ne avessero svolte almeno 51 e 151 giornate a coloro che ne avessero svolte almeno 101. Per i ricorrenti, la citata L. n. 33 ha introdotto, con i commi 5-bis e ter aggiunti all’art. 30 della citata L. n. 45, un obbligo di assunzione per il Consorzio, con formazione di una graduatoria dalla quale consegue il diritto all’assunzione. Deducono, infine, i ricorrenti che la normativa regionale non richiede alcun requisito rispetto all’accertamento dell’anzianità negli elenchi anagrafici e all’anzianità di servizio nel medesimo consorzio e pone in capo al Consorzio l’obbligo di attivarsi per dare attuazione alla norma. Il motivo si conclude con la formulazione di quesiti di diritto multipli.

5. Il motivo è inammissibile. Nella congerie di quesiti, ben otto, non appare rispettata la funzione propria del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla sintesi logico- giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/2009), investendo la ratto deciderteli della sentenza impugnata e proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 4044/2009).

6. Ebbene, considerato che la ratio decidendi della sentenza gravata, espressa sia pure in forma sintetica, si fonda essenzialmente sull’assunzione ex novo e non sull’asserita trasformazione, i quesiti nulla dicono sul nodo essenziale della decisione, sicchè il motivo va ritenuto inammissibile.

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’artt. 2103 e 2709 c.c. e del CCNL di settore e omessa motivazione circa la prova testimoniale relativa all’assegnazione a mansioni superiori. Si censura la sentenza per non aver riconosciuto le mansioni superiori sulla base della pregnante prova documentale, costituita dai fogli di irrigazione provenienti dal Consorzio e per non aver considerato la percezione dell’indennità di irrigazione e dell’indennità chilometrica. Si censura, inoltre, la decisione della corte territoriale per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese all’ispettorato del lavoro da altri dipendenti svolgenti mansioni di acquaiolo. Inoltre, si ritiene la sentenza viziata di omessa e insufficiente motivazione per la discrasia tra corresponsione dell’indennità di irrigazione, tipica delle mansioni di acquaiolo, e la prova testimoniale che, per il Giudice del gravame, avrebbe escluso le mansioni superiori. Il motivo si conclude con la formulazione di quesiti di diritto multipli.

8. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.c. e omessa e insufficiente motivazione circa l’effettuazione del lavoro straordinario. Si censura la sentenza per aver denegato il lavoro straordinario sulla base delle sole prove testimoniali, trascurando le risultanze dei libri paga e matricola e non considerando l’ammontare dell’orario ordinario di lavoro e per aver rimesso ai testimoni la valutazione della natura giuridica, ordinaria o straordinaria, del lavoro svolto di sabato.

9. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili.

10. Invero, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. 17915/2010).

11. I ricorrenti si sono limitati ad esaltare la pregnanza documentale dei fogli di irrigazione provenienti dal Consorzio e ad asserire che la percezione "da anni" dell’indennità di irrigazione e chilometrica "la dice lunga" sulle mansioni di acquaiolo effettivamente svolte, con doglianza non informata all’anzidetto canone di autosufficienza ma, soprattutto, articolata in modo da implicare un inammissibile riesame del merito dell’intera vicenda processuale, precluso al Giudice di legittimità. 12. Nè i ricorrenti hanno riprodotto i libri paga e matricola o dimostrato – in virtù del già ribadito principio di autosufficienza del ricorso – che tali risultanze avrebbero potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia.

13. Anche la censura di violazione di legge è inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto, ex art. 366-bzs c.p.c., applicabile ratione temporis.

14. Con i motivi quarto e quinto si denuncia omessa motivazione sulla riqualificazione richiesta dai dipendenti C. e T. e sulla domanda di responsabilità solidale dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste per il blocco delle assunzioni.

15. Entrambi i motivi sono improponibili perchè sollevano censure che non attengono, invero, alle parti in causa.

16. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 16,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, in solido, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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