Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 15-04-2011, n. 15443

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza de 25 giugno 2009, il Giudice di Pace di Milano assolveva F.R.M. dal reato di ingiuria a lei ascritto in danno di D.C.M., sul rilievo che il fatto fosse scriminato dall’esimente della provocazione.

Pronunciando sull’appello proposto dalla parte civile, il Tribunale monocratico di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’imputata colpevole del reato ascrittole e, per l’effetto, la condannava alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento del danno in favore della stessa parte civile.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., comma 1, con riferimento alle statuizioni penali della sentenza. Lamenta che, pur in assenza di gravame del PM e provvedendo solo su quello proposto dalla parte civile per i soli effetti civili, il giudice di merito abbia pronunciato condanna penale.

2. – Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, dall’esame dell’incartamento processuale, reso necessario dal tipo di censura proposta, risulta che l’appello dell’imputata era stato proposto ai soli effetti delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., come è fatto palese dall’inequivoco contenuto del petitum dello stesso gravame; d’altronde, si trattava della sola forma d’impugnativa consentita alla parte civile, dopo l’intervenuta abrogazione dell’art. 577 c.p.p., per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 36, art. 9.

Nondimeno, pur in mancanza di appello del PM, il Tribunale aveva pronunciato sentenza di condanna penale a carico dell’imputata.

La sentenza impugnata è, dunque, nulla in parte qua e la relativa invalidità va dichiarata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente agli effetti penali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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