Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 15-04-2011, n. 15442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo confermava la sentenza dell’I aprile 2008, con la quale il Giudice di pace di Sant’Elpidio a Mare aveva dichiarato S.M. e P.L. colpevoli dei reati di ingiuria – contestato al capo a) ad entrambe – e di lesioni e minacce (contestati al capo b) alla sola S. – e, per l’effetto, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona offesa P.S., costituitosi parte civile.

Avverso la sentenza anzidetta le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce errata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 6, 7 e 9 e, in subordine, solleva questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, con riferimento alla decisione del primo giudice di negare la riunione del procedimento con altro avente ad oggetto i reati di minaccia e di tentate lesioni personali, posto in essere dal P. in danno delle stesse imputate nell’identico contesto temporale. La riunione era stata negata del giudice di pace sul rilievo che la stessa sarebbe stata possibile solo in caso di concorso formale. Il secondo motivo lamenta contraddittorietà ed illogicità di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa.

2. – All’esame delle ragioni di doglianza è certamente pregiudiziale il rilievo, in limine, dell’intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 589 c.p.p.. Stante la ritualità dell’atto abdicativo, non resta che provvedere alla declaratoria d’inammissibilità, a mente dell’art. 591 c.p.p., con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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