Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-07-2011, n. 15304 Aziende di credito Depenalizzazione Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M., all’epoca dei fatti direttore di filiale della Banca di Roma s.p.a., nei cui confronti il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emesso l’ordinanza – ingiunzione del 24.9.2001, irrogante la sanzione di L. 6, 000.000 per la violazione di cui alla L. 5 luglio 1991, n. 197, art. 5, comma 2, in materia di "antiriciclaggio" per avere omesso di segnalare operazioni finanziarie comportanti spostamento di danaro per circa L. 300.000.000 (accensione ad un soggetto di tre titoli al portatore e successiva estinzione da parte di diverso soggetto), ricorre per cassazione con cinque motivi contro la sentenza del Tribunale di Palermo in data 2.7.2005, con la quale è stata respinta la sua opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22.

Resiste il ministero intimato con controricorso.

All’esito della pubblica udienza ritiene la Corte che nessuno dei motivi esposti sia meritevole di accoglimento, per le rispettive ragioni che di seguito vengono sommariamente esposte, avendo il collegio ritenuto di adottare la motivazione semplificata, in conformità al decreto del P.P. in data 22.3.2011).

1) Sul primo motivo, deducente violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, e vizi di motivazione, in relazione all’assunta tardività della contestazione, il giudice di merito si è correttamente attenuto, in fattispecie nella quale l’accertamento dell’illecito era avvenuto ad opera della G.di Fin. e la contestazione da parte dell’organo ministeriale, al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, quando l’organo addetto all’accertamento e quello deputato alla contestazione siano diversivi termine decorre dopo un ragionevole lasso di tempo tale da consentire le opportune valutazioni del caso (al riguardo oltre a Cass. nn 11464/03, 9456/04, 8692/04, citate nella sentenza impugnate, v., tra le altre4successive, nn. 25916/06, 4873/07, 9311/07 );nella specie insindacabile, come anche previsto nella citata giurisprudenza, risulta la valutazione di adeguatezza del termine compiuta dal giudice a quo, che ha tenuto conto che il verbale della G.di F., già notificato il 19.1.00 alla sola Banca ed inviato il 31.1 al ministero, ha dato luogo alla successiva contestazione personale al C. in data 27.4.00, entro il termine di gg. 90 dalla ricezione degli atti.

2) Le censure di falsa applicazione del D.Lgs. n. 143 del 1991, art. 5, comma 2, e connessi vizi di motivazione sono manifestamente infondate, avendo il giudice di merito correttamente spiegato che l’obbligo di segnalazione, incombente sull’azienda di credito ai sensi dell’art. 5, comma 2, u.p., si riferiva al trasferimento tra "soggetti diversi" di tìtoli al portatore, senza ausilio di intermediali abilitati, come previsto dall’art. 1, comma 2, cit.

D.Lgs., infrazione di carattere formale non esigente il concorso di altri elementi, in particolare del sospetto di illecito riciclaggio.

3) Altrettanto infondata è la censura di erronea applicazione delle norme di riferimento e connessi vizi di motivazione, in relazione ai dedotti particolari rapporti (contestazione del conto corrente e cointeressenza economica) tra le parti ed alle finalità dell’operazione, tenuto conto di quanto detto in precedenza, circa la natura formale della violazione e considerata l’obiettiva sussistenza di un trasferimento, da un soggetto all’altro, dell’importo dei titoli, a suo tempo emessi su richiesta di tale Antonio Trombone e successivamente convertiti in assegni circolari a favore di tale L.R.R..

4) Circa la posizione personale del C., direttore della locale filiale di banca, e la sussistenza quanto meno di profili di colpa da parte dello stesso L. n. 689 del 1981, ex art. 3, correttamente il giudice di merito ne ha ravvisato la responsabilità personale, quale persona fisica organicamente rappresentante, nella suddetta qualità, dell’azienda di credito, destinataria del precetto sanzionato e comunque obbligata, ex art. 6 L.cit., al pagamento della sanzione in solido con il trasgressore, in un contesto nel quale l’apposizione della firma sugli assegni circolari emessi nell’ambito dell’irregolare operazione di trasferimento – che esplicitamente si ammette nel mezzo d’impugnazione ne aveva comportato il coinvolgimento a pieno titolo nella condotta omissiva sanzionata, con conseguente configurabilità, quanto meno, della colpa, non solo in vigilando sull’operato dei dipendenti, ma anche diretta.

5) Palesemente infondata è infine la censura correlata alla mancata applicazione delle sopravvenute disposizioni di modifica delle norme di cui in precedenza, tenuto conto del principio generale, derivante da quello di legalità dettato dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, e più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, di irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole, non avendo il legislatore, con scelta incensurabile (e giustificata dalla minore afflittività e rilevanza sociale di tali violazioni, rispetto a quelle costituenti reato), ritenuto di adottare anche in materia di illecito amministrativo il principio del favor rei di cui all’art. 2, commi 2 e 4, C.P.;sicchè va disattesa, per manifesta infondatezza e genericità, anche la subordinata questione di legittimità costituzionale relativa al suddetto articolo di legge.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Si ravvisano, infine, giusti motivi per la totale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della genericità del contenuto del controricorso dell’avvocatura erariale, di nessun apporto utile ai fini della decisione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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