T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 957 contratti

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co Locati;
Svolgimento del processo

Il Comune di Corsico ha indetto una procedura aperta per il servizio di pulizia degli uffici comunali per il periodo 1.7.201030.6.2013, per un importo a base di gara di Euro 930.00,00, da aggiudicarsi al prezzo più basso.

M. S.r.l., che ha partecipato alla gara e che si era collocata al primo posto nella graduatoria provvisoria, ne è stata esclusa con comunicazione ricevuta il 30.6.2010 a motivo della mancata presentazione di elementi giustificativi in ordine all’offerta economica, valutata anomala dalla stazione appaltante.

Avverso l’esclusione, impugnata unitamente all’aggiudicazione disposta in favore del G.G., ha proposto ricorso M. S.r.l. deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 87 e 88 del D.lgs. 163/2006, per difetto di motivazione, disparità di trattamento, errore di fatto, contestando inoltre la congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria.

Ha resistito al ricorso il Comune, con articolata memoria difensiva.

Nella camera di consiglio del 25.8.2010 è stata accolta l’istanza cautelare, anche al fine della sollecita ripetizione della verifica di anomalia.

Con atto notificato il 29.12.2010 e depositato il 12.1.2011 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

All’udienza pubblica del 23.3.2011, in vista della quale le parti costituite hanno presentato ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio preliminarmente come la ricorrente abbia dedotto tre articolate censure, concernenti profili formali e sostanziali della verifica di anomalia posta in essere dalla Stazione appaltante, tanto nei propri confronti quanto nei confronti dell’impresa risultata aggiudicataria; e come, con i primi due motivi di ricorso, si contesti, in particolare, il metodo ed il merito della verifica condotta dall’Amministrazione relativamente all’offerta economica della M. s.r.l.

2. Come già rilevato nella fase cautelare, il secondo motivo è fondato sull’evidenza che la stazione appaltante ha violato l’art. 88 comma 7 del D.lgs. 163/2006, procedendo contemporaneamente alla verifica di anomalia delle prime otto migliori offerte, in assenza di alcuna previsione autorizzatrice racchiusa nel bando di gara, anziché sottoporre a verifica le singole offerte una alla volta, in ordine progressivo fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Tale illegittima modalità di procedere, documentata in atti (v. doc. 11 di parte ricorrente) in assenza di repliche di controparte sul punto, integra un vizio procedimentale di primaria importanza, tanto più rilevante nel caso di specie alla luce dei vizi (anche) sostanziali dedotti dalla ricorrente con il primo motivo, concernenti il merito della verifica di anomalia.

3. L’esame di tali censure – che investono la correttezza e l’attendibilità dei rilievi della Commissione secondo cui, tra l’altro, la Multimanutenzioni offrirebbe un rilevante numero di ore gratuite – renderebbe necessario approfondimenti istruttori dai quali si può prescindere in questa sede, per economia processuale, dovendo l’Amministrazione rinnovare prima la fase di verifica di anomalia, nel pieno rispetto del Codice dei contratti ed al lume delle censure di parte ricorrente.

Ciò posto, nella prospettiva della necessaria riedizione del potere amministrativo, non può tuttavia non rilevarsi, anche ai fini conformativi, come l’Amministrazione abbia impiegato nei confronti delle prime sei classificate in graduatoria (tra cui M., che ha offerto il maggior ribasso) criteri e parametri diversi da quelli utilizzati per valutare le giustificazioni presentate dal G.G., come si ricava anche dalla motivazione dei rispettivi esiti che, nei confronti delle prime sei offerte, appare in larga parte di mero stile.

4. Quanto, infine, al terzo motivo concernente la congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria G.G. S.p.A., sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, per la sua stessa ammissibilità sarebbe pregiudiziale accertare se l’esclusione della ricorrente sia stata legittima o meno. Infatti, come questo Tribunale ha avuto già modo di osservare in un precedente conforme assai recente (v. TAR Lombardia, Milano, I, n. 514/2010), "il problema che viene in esame è quello della sussistenza o meno di un interesse a ricorrere, in capo al concorrente legittimamente escluso da una procedura di evidenza pubblica, che chieda l’annullamento di atti successivi ed ulteriori rispetto alla propria esclusione".

5. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara a partire dalla verifica di anomalia che dovrà essere rinnovata, nei termini già chiariti. Del pari fondati sono i motivi aggiunti, proposti nei confronti della determinazione n. 853 del 16.9.2011, atteso che con tale atto il Comune si è limitato a sospendere la precedente aggiudicazione – benché tale atto fosse stato già sospeso da questo TAR con l’ordinanza cautelare n. 873/2010, non impugnata – anziché procedere alla sollecita rinnovazione della verifica di anomalia, come chiaramente era stato disposto all’esito della camera di consiglio del 25.8.2010.

6. Quanto, infine, alle domande di inefficacia del contratto e di accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della procedura, contenute nel ricorso introduttivo, osserva il Collegio che, per un verso, non risulta dagli atti di causa che il contratto sia stato già sottoscritto tra il Comune ed il G.G. (sebbene dalla lettura della determinazione n. 853 del 2010 possa ipotizzarsi l’esecuzione in via provvisoria ovvero d’urgenza del servizio da parte del G.G.) e, per altro verso, lo stato del procedimento, ancora in itinere, non consente di pronunciarsi sull’aggiudicazione.

7. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico del Comune nell’importo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre al 12,5% per spese forfetariamente calcolate, ad Iva e Cpa come per legge e alla rifusione del contributo unificato.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;

condanna il Comune di Corsico a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari di lite nell’importo liquidato in motivazione, oltre al pagamento del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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