T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 956 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando spedito per la pubblicazione il 21.5.2010 la B.- S. S.p.A. ha indetto una procedura ristretta avente ad oggetto interventi di completamento della messa in sicurezza e 1° lotto di bonifica da amianto sul sito di interesse nazionale Fibronit in comune di Broni (PV), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un valore a base d’asta di Euro 3.639.450,00, più IVA.

Per quanto più rileva in questa sede, il bando ha previsto al punto 13) l’obbligo per il titolare ovvero il legale rappresentante, il tecnico progettista, il direttore tecnico di cantiere e il capo cantiere di "dichiarare di avere fatto preventiva ricognizione dei siti dove dovrà svolgersi il servizio", obbligo ribadito nella lettera di invito al paragrafo 2.

La R. S.r.l., che ha presentato nei termini la propria richiesta di invito, è stata esclusa con atto del 23.9.2010 motivato in ragione della mancata presentazione della dichiarazione relativa al sopralluogo.

La società ha proposto ricorso avverso la propria esclusione, deducendone l’illegittimità sulla base di due articolati motivi con i quali, in sintesi, ha allegato di avere proceduto al sopralluogo e di avere, inoltre, reso la dichiarazione, quanto meno da parte del legale rappresentante. In subordine ha impugnato il bando e la lettera di invito ove interpretati nel senso di prescrivere la necessità che la dichiarazione sia resa anche dai tecnici, a pena di esclusione.

Ha resistito al ricorso B.- S. S.p.A., stazione appaltante in forza di convenzione stipulata con il Comune di Broni, replicando con articolata memoria difensiva.

Nella camera di consiglio del 27.10.2010 è stata accolta la domanda cautelare, con conseguente ammissione con riserva della ricorrente.

Proposti successivamente motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela, in vista della discussione nel merito con istanza depositata il 15.3.2011, recante la firma per accettazione anche della controparte quanto alla compensazione delle spese, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, anche a motivo della nuova esclusione disposta con provvedimento del 29.11.2010, non impugnato.

All’udienza pubblica del 23.3.2011 su tali conclusioni la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio preliminarmente che, con la ricordata istanza del 15.3.2011, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione in ordine ad una procedura di gara dalla quale, con successivo provvedimento non impugnato, è stata nuovamente esclusa.

Ciò posto, in disparte ogni altro profilo, al cospetto della inequivoca e motivata dichiarazione di parte, il Collegio deve dare atto che la ricorrente non ha più interesse alla decisione.

Per giurisprudenza pacifica l’interesse alla decisione deve, infatti, sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, e che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione del suo interesse ad agire (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3040).

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite vanno compensate, sull’accordo delle parti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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