T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 13-04-2011, n. 978 lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

I fatti sono incontestati e pertanto si rinvia alle ricostruzioni di cui agli atti delle parti.

Il diniego della domanda di emersione è motivato dalla circostanza della mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Avverso il diniego parte ricorrente lamenta le seguenti due censure:

1) violazione del diritto di difesa, in quanto il provvedimento è stato redatto solo in lingua italiana;

2) violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, non essendo legittima l’archiviazione per la sola mancata presentazione del datore di lavoro.

Il ricorso è infondato.

La prima censura non ha pregio, atteso che la mancata traduzione del provvedimento impugnato non ha precluso la sua impugnazione e quindi non si ravvede la violazione del diritto di difesa.

Quanto al secondo profilo, si richiama il precedente di questa Sezione n. 748 del 28.3.2011, in cui si ribadisce il prevalente orientamento di questo TAR (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165), in base al quale "il procedimento di emersione di cui all’art. 1ter sopra citato è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, per cui l’inerzia di quest’ultimo nel corso del procedimento – per tacere della sua eventuale esplicita volontà di non dare più corso al procedimento stesso – implica necessariamente l’impossibilità per l’Amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero.

Quanto sopra visto anche il carattere eccezionale della procedura di emersione, sicché le norme che la contemplano non possono trovare applicazione oltre ai casi ed ai tempi in esse considerati."

Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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