T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 976 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di illegittimità avverso gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stata dichiarata irricevibile la domanda di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 5.11.2007 e gli è stato ordinato di lasciare entro 5 giorni il territorio dello stato in seguito a decreto di espulsione dal territorio nazionale;

Ritenuto che il ricorso risulti inammissibile sia con riferimento all’impugnazione della comunicazione di irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno datata primo luglio 2010, che non riveste natura provvedimentale, che dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, strettamente connesso al decreto di espulsione, sussistendo per giurisprudenza costante la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tale tipo di provvedimento;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, in considerazione delle peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

che l’accertato parziale difetto di giurisdizione comporta, in relazione alla porzione medesima, l’applicazione dell’istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del c.p.a.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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