Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-07-2011, n. 15298

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 31-7-1997 O.K. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la ditta Ferdigg KG chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 93.572.790 oltre interessi bancari dalle scadenze al saldo; l’attore deduceva di aver eseguito i lavori di edificazione per l’ampliamento del capannone della ditta e la costruzione dei nuovi garages secondo il progetto dell’ingegner L., ovvero secondo i testi del bando di gara e secondo il contratto di prestazione, e inoltre dichiarava che si erano aggiunti una serie di lavori supplementari e di lavori in economia; faceva presente di aver emesso una fattura per l’importo di L. 101.402.079 oltre IVA, ma di aver ricevuto in pagamento soltanto la somma di L. 21.620.482 oltre IVA in quanto la committente aveva rilevato la sussistenza di vizi nei lavori, in realtà insussistenti.

Si costituiva in giudizio la convenuta assumendo che la direzione dei lavori aveva stabilito un importo a credito a favore dell’attore di L. 21.264.482; rilevato poi che i suddetti lavori erano affetti da vizi per infiltrazioni d’acqua, chiedeva in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento dell’importo di L. 30.000.000 per la relativa eliminazione.

Il Tribunale adito con sentenza del 23-12-2005 condannava la Ferdigg KG al pagamento in favore dell’attore a titolo di residuo del corrispettivo dovuto della somma di Euro 22.698,24 più IVA, e condannava l’ O. al pagamento in favore della convenuta per l’eliminazione dei vizi riscontrati dell’importo di Euro 5990,90 più IVA. Proposta impugnazione da parte sia della ditta Ferdigg KG sia dell’ O., riuniti i procedimenti, la Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano con sentenza del 19-9-2005, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la ditta Ferdigg KG al pagamento di Euro 5.917,70 oltre interessi legali dal 25-2-1995 in favore dell’ O., ha condannato quest’ultimo al versamento in favore della Ferdigg KG della metà delle spese della perizia del CTU geometra P. oltre gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui la Ferdigg KG aveva pagato il suddetto CTU, ed ha compensato interamente tra le parti tutte le altre spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Avverso tale sentenza l’ O. ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui la ditta Ferdigg KG ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale articolato in unico motivo; il ricorrente principale ha successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Esaminando quindi il ricorso principale, si rileva che con il primo motivo l’ O., deducendo violazione dell’art. 196 c.p.c., ed omessa motivazione, sostiene che il giudice di appello con ordinanza del 28-1-2004 aveva affidato al nuovo CTU geometra P. l’incarico di accertare la congruità delle pretese dell’esponente per i lavori eseguiti per la controparte nonchè di controllare le perizie eseguite dal precedente CTU geometra N. senza addurre alcuna ragione al riguardo; il ricorrente principale aggiunge che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la ditta Ferdigg aveva pesantemente criticato l’operato del primo CTU disponendone quindi la sua sostituzione senza giustificare tale convincimento.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Sotto un primo profilo invero si osserva che dalla lettura della sentenza impugnata, mentre risulta che l’ O. aveva eccepito la nullità della seconda CTU disposta in grado di appello, non emerge alcuna sua contestazione riguardo al rinnovo delle indagini peritali ed alcuna sollecitazione alla Corte territoriale di pronunciarsi in proposito, cosicchè la questione formulata con il motivo in esame è nuova.

Sempre dalla lettura della sentenza impugnata emerge comunque che l’appellante ditta Ferdigg aveva aspramente contestato la risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado, e che la Corte territoriale ha disposto una nuova CTU considerando evidentemente quantomeno in parte fondati i rilievi formulati dalla ditta Ferdigg, e ritenendo comunque opportuno ai fini della decisione procedere ad una nuova indagine di natura tecnica; tale convincimento non è sindacabile in questa sede, posto che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ogni valutazione al riguardo, ed atteso che nella specie le ragioni del rinnovo della CTU sono almeno implicitamente ricavabili dal contesto delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo l’ O., denunciando omessa motivazione, assume che la Corte territoriale non ha minimamente esposto le ragioni per le quali la relazione del secondo CTU sarebbe stata più convincente da quella redatta dal primo CTU, considerato altresì che il geometra P. non aveva verificato le perizie eseguite dal geometra N., omettendo così di dare risposta allo specifico motivo che gli era stato posto; inoltre il P. non aveva indicato i criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha affermato che il geometra P., nominato CTU nel secondo grado di giudizio, aveva svolto una analisi accurata e completa riguardo alla stima dei lavori eseguiti dall’ O. in relazione al contratto stipulato tra le parti, quantificati in L. 218.773.065 più IVA, ed ha quindi aderito a tale valutazione; tale statuizione è corretta ed immune dai rilievi svolti dal ricorrente principale con il motivo in esame, considerato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione della fonte del suo convincimento, tanto più allorchè, come nella fattispecie, non risulta (e comunque il ricorrente principale neppure lo deduce) che siano state sollevate contestazioni specifiche in proposito; è poi evidente che, sia pure implicitamente, il giudice di appello ha ritenuto più attendibili ai fini della decisione le indagini e le conclusioni poste in essere dal secondo CTU rispetto a quelle elaborate dal primo CTU. Con il terzo motivo il ricorrente principale, deducendo erronea, illogica e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il testo contrattuale prodotto da entrambe le parti, benchè non sottoscritto da nessuna di esse, corrispondeva agli accordi tra queste raggiunti per il semplice fatto che le parti non avevano contestato le clausole ivi contenute; in tal modo non era stato considerato che sia l’ O. che la Ferdigg avevano entrambi dichiarato all’udienza fissata ex art. 183 c.p.c., che non avevano sottoscritto il contratto, e che l’esponente aveva motivato tale fatto per non essere d’accordo su alcuni punti di esso.

L’ O. aggiunge che il giudice di appello non ha assolutamente chiarito quali clausole abbia utilizzato per la propria decisione, con ciò inficiandola nella sua interezza.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha rilevato che, benchè la bozza del contratto in questione non fosse stata sottoscritta dalle parti, il contratto stesso non poteva essere considerato nullo, posto che un contratto d’appalto non deve essere necessariamente redatto per iscritto (fatta eccezione, nella fattispecie, della clausola 23 che prevedeva un collegio arbitrale per eventuali controversie insorte tra le parti);

ha poi aggiunto che, avendo entrambe le parti depositato una copia della stessa bozza di contratto, e non avendo esse contestato le clausole ivi contenute, doveva concludersi che la bozza stessa corrispondeva alla volontà dei contraenti.

Orbene tali corrette argomentazioni restano immuni dai profili di censura sollevati dal ricorrente, che restano su di un piano estremamente generico, non essendo stato specificato su quali eventuali pattuizioni contenute nella suddetta bozza scritta l’ O. non avesse raggiunto l’accordo con la ditta Ferdigg; in proposito tale evidente lacuna non è superata dalla trascrizione nel ricorso del verbale delle dichiarazioni rese dall’ O. all’udienza fissata ex art. 183 c.p.c., posto che in quella sede quest’ultimo si era limitato a ricordare di non essere d’accordo su alcuni punti, come ad esempio lo sconto (questione quest’ultima che peraltro non risulta essere oggetto delle censure sollevate con il presente ricorso), aggiungendo anzi di aver compilato personalmente il capitolato con l’elenco dei prezzi.

Con il quarto motivo il ricorrente principale, denunciando erronea e contraddittoria motivazione, afferma che la Corte territoriale ha attribuito l’integrale responsabilità delle infiltrazioni d’acqua riscontrate all’interno dell’edificio di proprietà della committente all’appaltatore, che avrebbe dovuto prima provvedere ad un corretto isolamento del muro principale sotterraneo sul lato della montagna, e poi far eseguire il riempimento posteriore completo, nonostante che entrambe le CTU avevano rilevato che tale riempimento non era stato realizzato dall’ O., ma dalla Ferdigg.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha rilevato che con riferimento all’umidità presente sul muro del capannone lato montagna il CTU geometra P. aveva accertato che l’ O. aveva eseguito un isolamento difettoso della superficie del muro, e che inoltre mancava uno strato di ghiaia sufficiente nella parte superiore del riempimento posteriore; ha poi aggiunto che l’attuale ricorrente principale aveva ammesso di aver riempito personalmente lo spazio vuoto dietro il suddetto muro fino ad un’altezza di circa tre metri, ed ha affermato anche per questa circostanza la sua responsabilità per le infiltrazioni d’acqua rilevate soprattutto nella parte inferiore del muro; pertanto, avendo la sentenza impugnata ritenuto ascrivibile all’ O. la responsabilità di tali infiltrazioni per aver eseguito il riempimento della parte inferiore del muro, anche quindi a prescindere dalla eventuale opera di riempimento di altra parte del muro stesso da parte della ditta Ferdigg, l’accertamento di fatto in proposito svolto dalla Corte territoriale è sorretto da congrua ed adeguata motivazione, come tale incensurabile in questa sede.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si rileva che con l’unico motivo formulato la ditta Ferdigg, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver compensato interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio adducendo che vi sarebbe stata una reciproca soccombenza; la ricorrente incidentale sostiene l’erroneità di tale convincimento, considerato che, all’esito del giudizio di secondo grado, da un lato la domanda dell’ O. era stata accolta nella misura di poco più del 12% dell’importo originariamente richiesto, e dall’altro la domanda riconvenzionale dell’esponente di natura risarcitola era stata accolta interamente.

La censura è infondata.

Premesso che il giudice di appello ha motivato la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio alla luce dei rilievo che le rispettive pretese delle parti erano state accolte solo parzialmente, si osserva che tale statuizione è immune dai rilievi sollevati dalla ricorrente incidentale, posto che non è contestabile che nessuna delle parti è rimasta completamente vittoriosa all’esito del giudizio di secondo grado, e che la compensazione totale o parziale delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, nella specie correttamente esercitati.

Anche il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.

Avuto riguardo alla sostanziale soccombenza dell’ O. – essendo invero di scarso rilievo nell’economia del presente giudizio la soccombenza della Ditta Ferdigg con riferimento al rigetto del ricorso incidentale – il ricorrente principale deve essere condannato al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna l’ O. al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1200,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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