T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 974 aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe articolando due motivi di ricorso.

Il primo lamenta la violazione dell’art. 7 L. 241/90 poiché il provvedimento sanzionatorio non è stato preceduto da alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento, adempimento in questo caso indispensabile poiché l’amministrazione non potrebbe dimostrare che l’esito del procedimento non sarebbe mutato anche laddove avesse partecipato il privato.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e incongruità della motivazione poiché avrebbe equiparato la mancata presentazione della domanda di conferma del contributo alla rinuncia allo stesso, rinuncia che invece secondo il bando deve essere manifestata con dichiarazione espressa.

Soltanto la cessazione totale di attività agricola costituisce un caso particolare di rinuncia che non comporta il recupero del contributo già erogato se è stato rispettato l’impegno del beneficiario per almeno il 60% del periodo di esecuzione della misura come sarebbe avvenuto nel caso di specie.

La Provincia di Lodi non si costituiva in giudizio.

Alla camera di consiglio del 29.1.2008 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare.

Il ricorso è infondato.

La società ricorrente ha cessato l’attività a far data dal 31.3.2007 e quindi sostiene che non avrebbe potuto inoltrare la domanda di conferma del contributo alla data del 21.9.2007, ma, avendo rispettato l’impegno assunto per quattro anni su sei, non doveva ricevere la richiesta di restituzione di quanto erogato.

Il punto 9.3. delle istruzioni che regolano la disciplina del contributo in oggetto prevede che la cessazione totale dell’attività comporta il recupero del beneficio salvo che non si sia rispettato il proprio impegno per il 60% del periodo di esecuzione, come affermato dalla società ricorrente che quindi non dovrebbe subire la procedura di recupero avendo operato per quattro anni su sei.

Ma la disposizione sopra richiamata prevede anche che si procederà a recupero se il beneficiario non comunicherà formalmente la cessazione dell’attività entro novanta giorni dal momento in cui la stessa si è verificata.

Ed è proprio questo l’obbligo non rispettato dalla società ricorrente che non ha provato di aver comunicato la cessazione nei novanta giorni successivi al 31.3.2007 epoca della cessazione totale dell’attività.

Così stando le cose non solo è infondato il secondo motivo di ricorso, ma anche il primo diventa irrilevante ex art. 21 octies L. 241/90 poiché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello impugnato stante la natura vincolata dello stesso.

Non è necessario provvedere in tema di spese stante la mancata costituzione della Provincia di Lodi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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