T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 973 usl

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente cui era stata riconosciuta un’invalidità civile derivante da disabilità psicofisica del 76% impugnava con il ricorso principale il provvedimento di diniego di un contributo economico per eseguire un trattamento odontoiatrico di ribasatura della protesi dentaria, dal momento che percepiva le competenze di legge in relazione alla sua invalidità e comunque per il fatto che l’eventuale integrazione al minimo vitale doveva essere corrisposta dal Centro Psicosociale di competenza.

Il ricorso si articola su tre motivi.

Il primo denuncia l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e per ingiustizia grave e manifesta dal momento che la circostanza che riceva una minima pensione di invalidità legata all’handicap invalidante di tipo psichico non è correlata all’esigenza per cui è stato chiesto il contributo.

Si tratta di una necessità legata ad esigenze di salute che nulla hanno a che vedere con problemi psichici e che risultano eccessivamente onerose per i redditi di cui può disporre il ricorrente.

Il secondo motivo denuncia la violazione della L.R. 3/2008 e del D.lgs. 109/98 oltre all’eccesso di potere per contraddittorietà dal momento che il Comune ha dichiarato subito la sua incompetenza a valutare l’istanza senza prima esaminarla nel merito per poi dichiararsi incompetente.

La Legge regionale citata assegna ai Comuni le competenze per erogare sussidi alle persone indigenti, mentre l’ASL è competente per l’erogazione dei servizi sociosanitari.

Nel caso di specie si tratta di un sussidio di carattere economico anche se erogato per venire incontro ad un bisogno legato alla salute.

Non è stato poi utilizzato l’ I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) quale strumento funzionale per valutare l’accoglibilità della domanda ai sensi del D.lgs. 109/98.

Il terzo motivo contesta l’incompetenza ai sensi dell’art. 107 D.lgs. 267/00 poiché il provvedimento non è stato firmato da un dirigente, ma da un funzionario senza che sia possibile stabilire se vi era una delega in tal senso.

Nel ricorso per motivi aggiunti venivano impugnati anche la graduatoria delle domande di assegnazione del contributo e il parere della Commissione Consultiva che aveva preceduto il provvedimento di rigetto impugnato nel ricorso principale conosciuti solo a seguito di accesso agli atti del procedimento.

Il primo motivo di ricorso evidenzia la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 perché nessun preavviso di rigetto è stato notificato al Garramone.

Il secondo motivo lamenta il fatto che il ricorrente non abbia compilato la domanda di contributo ma si sia limitato a firmare un modulo che gli è stato sottoposto dopo che aveva esposto oralmente il suo problema; ciò ha comportato che la tipologia di sussidio richiesto è erronea poiché trattasi di "contributo economico continuativo di sostegno al reddito " dal momento che la volontà del ricorrente era quella di avere un contributo straordinario una tantum.

Il terzo motivo contesta la violazione dell’art. 5 L. 241/90 poiché è stato cambiato il responsabile del procedimento inizialmente comunicato senza avvertire di ciò l’interessato.

Il quarto motivo lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta della graduatoria e difetto di motivazione poiché non si capiscono i criteri in base ai quali i ricorrente è stato classificato al 22° posto ed in particolare non è chiaro il significato del numero 5 posto vicino al suo nome.

Il quinto motivo lamenta il riferimento presente nel provvedimento impugnato con il ricorso principale della competenza ad erogare l’integrazione al minimo da parte del Centro Psicosociale dal momento che non aveva formulato una richiesta di tal genere.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l’inammissibilità dei alcuni dei motivi aggiunti perché relativi al ricorso impugnato in via principale per presunti vizi che potevano essere proposti in occasione della prima impugnazione non essendo sopravvenuta la loro conoscenza.

Si costituiva altresì anche la ASL Città di Milano con comparsa di stile.

L’eccezione preliminare è fondata. Infatti solo il secondo e il quarto motivo scaturiscono dalla conoscenza di atti acquisiti all’esito dell’accesso, mentre le residue censure ben potevano essere formulate già in sede di ricorso principale.

Il ricorso non è fondato.

La Giunta Comunale di Milano ha approvato con la deliberazione 1544/2007 gli indirizzi in merito alla tipologia, all’entità e ai criteri di accesso per gli interventi economici a favore di persone disabili (buoni sociali e contributi).

Nella parte della delibera ove si individuano i soggetti che hanno diritto alle contribuzioni oggetto di regolamentazione, si fa presente che in attuazione della L.R. 31/97 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Comune e la ASL in virtù del quale gli interventi in favore di soggetti che presentano patologie di carattere prevalentemente psichico sono a carico delle ASL.

Pertanto a prescindere da ogni altra considerazione l’istanza di un contributo andava inoltrata alla ASL che oltretutto, trattandosi di prestazione sanitaria, avrebbe potuto procedere all’intervento sulla dentiera gratuitamente se il ricorrente non si fosse rivolto ad un centro privato.

Inoltre va evidenziato come la richiesta avanzata dal ricorrente era quella per un contributo di natura continuativa e il ricorrente non può addossare all’amministrazione resistente la causa di questo errore, come ha fatto con il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, affermando di aver presentato una richiesta orale mal interpretata dagli addetti alla ricezione della domanda che gli avrebbero compilato il tipo di istanza errata, rispetto alle sue esigenze.

In conclusione la richiesta era impostata erroneamente e comunque per le prestazioni di qualunque tipo in favore di persone che presentano una disabilità come quella riconosciuta al ricorrente, l’organo competente ad erogarle è la ASL.

Il provvedimento pertanto non poteva che essere di rigetto e ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90 non hanno rilevanza tutti i vizi di natura procedimentale che eventualmente dovessero essere sussistenti.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Stante la condizione economica del ricorrente appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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