T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 972 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva negato il rinnovo del permesso poiché il K. era stato colpito da provvedimento di espulsione a seguito di una condanna per reati concernenti gli stupefacenti.

Il ricorrente era stato arrestato nel 2001 mentre era in corso di validità il permesso di soggiorno perché colto in flagranza del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 e condannato per direttissima alla pena di anni tre di reclusione che aveva interamente scontato.

Successivamente i carabinieri che avevano provveduto all’arresto venivano condannati per calunnia in danno del ricorrente oltre che per falso ideologico perché avrebbero falsamente incolpato il ricorrente e gli altri stranieri che erano stati arrestati con lui della detenzione di stupefacenti.

Non avendo potuto presentare il rinnovo dell’istanza di permesso durante la detenzione, il ricorrente aveva richiesto il rinnovo una volta libero che però gli era stato negato essendovi già un provvedimento di espulsione nei suoi confronti.

Il ricorso presenta tre motivi.

Il primo lamenta l’illegittimità per violazione dell’art. 7 L. 241/90 poiché non gli era stato inviato l’avviso di avvio del procedimento in relazione al decreto di espulsione; il secondo ed il terzo eccepiscono la inadeguatezza della motivazione poiché il decreto di espulsione era stato determinato dall’ingiusta condanna subita dal ricorrente a causa del comportamento criminoso dei carabinieri che erano poi stati condannati per il reato di calunnia ai suoi danni.

Non vi erano pertanto i presupposti per l’emanazione di un ordine di espulsione e la sua situazione doveva essere riesaminata a fondo.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18.11.2008 veniva respinta l’istanza cautelare per il fatto che in presenza del decreto di espulsione, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato non avrebbe sortito alcun effetto positivo per il ricorrente.

Nelle more del giudizio il Giudice di Pace di Crotone dichiarava nullo il decreto di espulsione emanato dal Prefetto di Crotone in data 4.10.2002.

Il ricorso è fondato.

L’eliminazione del decreto di espulsione a carico del ricorrente dal mondo giuridico determina l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché viene meno il presupposto su cui era fondata la motivazione di rigetto.

Non essendovi più l’ostacolo costituito dal provvedimento di espulsione, la Questura deve valutare la situazione del ricorrente tenendo conto della particolarità della situazione e cioè di aver scontato la pena per un reato non commesso e per il quale dovrà essere richiesta la revisione della sentenza, che pertanto fin da ora non potrà essere ritenuta elemento ostativo per la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo scaduto o comunque di un nuovo permesso di soggiorno.

Peraltro dalla documentazione prodotta all’epoca del ricorso il K. risultava disporre di un regolare lavoro.

Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato perché l’amministrazione resistente possa provvedere ad un riesame attuale della situazione del ricorrente per verificare se vi siano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Questura di Milano alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis, D.P.R. 115/02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *