T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 968 Personale delle Dogane

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’art. 2 L. 425/89 prevede che l’assegno di confine dovuto al personale che risiede in territorio estero deve essere maggiorato o ridotto dopo ogni biennio in relazione al mutamento del costo della vita nella località in cui i dipendenti prestano servizio; la norma precisa altresì che l’assegno non ha carattere retributivo.

L’art. 7,comma 5, D.L. 384/92 ha introdotto il blocco degli emolumenti rivalutabili in base al costo della vita e l’amministrazione resistente ha ritenuto che l’assegno di confine di cui alla L. 425/89 rientrasse nel campo di applicazione della norma.

In virtù della sentenza 3081/2002 del TAR Lombardia, che aveva riconosciuto il diritto di alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane facenti servizio presso la Dogana Internazionale di Chiasso a vedersi rivalutato l’assegno di confine in relazione alle variazioni del costo della vita nella località di confine dello Stato estero, era stato emanato il D.M. 23.1.2004 che doveva stabilire l’entità della svalutazione intercorsa in tutti i periodi non considerati in virtù dell’interpretazione ministeriale dell’art. 7 D.L. 384/92.

Detto decreto, però, precisava che la sua applicazione era limitata ai dipendenti che avevano presentato il ricorso deciso con la sentenza 3081/2002.

Per tale ragioni gli odierni ricorrenti, che avevano fidato nell’estensione a tutti gli aventi diritto del riconoscimento della rivalutazione ritenuta come dovuta dal TAR Lombardia, presentavano due ricorsi, il primo a questo giudice ed il secondo al Tribunale di Como.

Il TAR Lombardia con sentenza 1643/04 denegava la propria giurisdizione in quanto l’impugnazione del D.M. del 2004 era meramente strumentale attenendo la sostanza del ricorso al riconoscimento di emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Como respingeva il ricorso, mentre la Corte di Appello di Milano accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo come dovuti gli aggiornamenti dell’assegno di confine a partire dal 1.7.98.

Impugnata la decisione in Cassazione dall’Agenzia delle Dogane, la Suprema Corte accoglieva il ricorso principale rigettando la domanda per il periodo successivo al 1.7.98 e accoglieva altresì anche il secondo motivo del ricorso incidentale presentato dagli attuali ricorrenti e dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo antecedente il 1.7.98, rimettendo le parti dinanzi al TAR competente.

Con il ricorso in discussione veniva effettuata la riassunzione con ricorso che presenta due motivi.

Il primo denuncia la falsa applicazione dell’art. 7,comma 5, D.L 438/92 e la violazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza di buona amministrazione e l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, illogicità ed irragionevolezza del comportamento della pubblica amministrazione.

Inoltre, tenuto conto che era stata emanata la norma contenuta nell’art. 3,comma 73, L. 350/2003 che aveva affermato come il blocco delle rivalutazioni si applicasse anche all’assegno di confine, ha richiesto che il Tribunale valutasse la portata innovativa della norma e non il valore interpretativo della stessa.

Il secondo motivo ha invece lo scopo, laddove il tribunale non ritenesse di condividere la valutazione dei ricorrenti sulla norma del 2003, di sollecitare lo stesso a sollevare la questione di costituzionalità ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiedeva il rigetto del ricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto in epoca successiva al 15.9.2000, termine ultimo per sollevare innanzi al giudice amministrativo questioni appartenenti alla giurisdizione esclusiva del pubblico impiego per i fatti accaduti entro il 30.6.98, e comunque la prescrizione maturata sulle richieste di aggiornamento dell’assegno fino a tale data.

Le eccezioni sono entrambe fondate.

Come è noto l’art. 45, comma 17, D.lgs. 80/98 poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ha assegnato al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro la giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego per quanto attiene ai periodi del rapporto di lavoro successivi al 30 giugno 1998. Le controversie riguardanti periodi di paga antecedenti alla predetta data, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1988, art. 45 potevano essere conosciute dal giudice amministrativo, ma la relativa azione sarebbe dovuta essere esercitata, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Decorsa tale data la pretesa retributiva è divenuta definitivamente non esercitatile tanto di fronte al giudice amministrativo, quanto di fronte al giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2003 n. 3512;

Cass. S.U. 4 luglio 2002 n.9690; 17 giugno 2002 n. 8700; 4 luglio 2002 n. 8089; Corte Costituzionale, ordinanza 5 luglio 2004 n. 214).

Nel caso di specie il ricorso è stato promosso presso il Tribunale di Como nel 2004 (epoca a cui bisogna rifarsi per effetto della translatio iudicii) e quindi successivamente al 15.9.2000 con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.

Peraltro relativamente ai crediti rivendicati nel presente giudizio, anche laddove si dovesse ritenere che la rivalutazione spettasse ai ricorrenti, contrariamente a quanto statuito dalla Cassazione per il periodo successivo al 1.7.98, essi sarebbero comunque irrimediabilmente prescritti poiché, ai sensi dell’art. 2948, comma 1 nr. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e quindi anche per le retribuzioni la prescrizione matura dopo cinque anni.

Pertanto per i crediti in esame che si collegano alle retribuzioni percepite fino al 30.6.98, la prescrizione è intervenuta a partire dal 1.7.2003, mentre il ricorso che aveva efficacia interruttiva è stato proposto nel 2004.

Stante la natura della pronuncia appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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