T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 967 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di illegittimità avverso il provvedimento indicato in epigrafe, nella parte in cui il ricorrente non viene ammesso all’elenco degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e ospedaliere pubbliche della regione Lombardia per l’anno 2010;

Ritenuto che il ricorso risulti inammissibile, sussistendo per giurisprudenza costante la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tale tipo di provvedimento;

che, infatti, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso la deliberazione della Giunta regionale che dichiara non ammissibile la candidatura alla nomina a Direttore generale delle aziende unità locali sociosanitarie ed ospedaliere; la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie si articola in due procedimenti tra loro autonomi, il primo, connotato da forme di pubblicità proprie delle procedure ad evidenza pubblica, volto alla formazione di un elenco di soggetti professionalmente idonei, ed il secondo, invece, espressione del potere ampiamente discrezionale della Regione di individuare tra i soggetti idonei quello cui conferire l’incarico, mediante una scelta di tipo non concorsuale, priva di valutazioni comparative: l’interesse all’inserimento nell’elenco, che attesta il possesso dell’idoneità disegnata dalla legge, ha la consistenza del diritto soggettivo, perché la legge obbliga l’amministrazione competente ad attuarlo, inserendo nell’elenco tutti coloro che ne hanno i titoli, restando escluso l’esercizio dei poteri discrezionali; ne consegue che la controversia, per la parte in cui ha ad oggetto il mancato inserimento nell’elenco, esula dalla cognizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario (cfr. Cass, S.U., ordinanza n. 26631 del 18 dicembre 2007; TAR Veneto, sez. III, 17.3.2010, n. 850);

che tali considerazioni valgono, a parere del collegio, anche per le controversie afferenti la formazione degli elenchi dei soggetti da considerare per la nomina alla funzione di direttore amministrativo delle aziende unità locali sociosanitarie ed ospedaliere, essendo alle stesse sottesi i medesimi principi;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

che, in considerazione delle peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

che l’accertato parziale difetto di giurisdizione comporta, in relazione alla porzione medesima, l’applicazione dell’istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del c.p.a.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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