T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 966 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 13.05.10 e depositato il 04.06.10 il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava due motivi di ricorso; il primo lamentava la violazione dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 97 Cost. poiché oltre alla condanna riportata l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto del suo inserimento sociale, della esistenza di un lavoro sufficiente al mantenimento suo e della propria famiglia e quindi valutare in concreto la sua pericolosità.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per motivazione insufficiente, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 4 e 5 D.lgs. 286/98, ma sostanzialmente con le stesse argomentazione del primo motivo.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.6.2010 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286/98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148/08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionalità.

Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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