Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 15-04-2011, n. 15415 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 3.7.2009, in parziale riforma della sentenza 22.2.2008 del Tribunale di quella città, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di C.C. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, senza il necessario permesso di costruire, opere edilizie di ampliamento di un fabbricato preesistente – acc. in (OMISSIS));

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72;

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95;

– all’art. 483 c.p. (perchè – avendo realizzato le opere anzidette senza il prescritto permesso di costruire – presentava presso il Comune di Catania domanda di condono edilizio, attestando falsamente che dette opere erano state ultimate nell’anno 2002 – in Catania, il 30.12.2004);

e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., determinava la pena complessiva (condizionalmente sospesa) in mesi quattro di reclusione, confermando il disposto ordine di demolizione delle opere abusive e concedendo il beneficio ulteriore della non menzione della condanna.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione – ha eccepito: – l’intervenuta prescrizione, anteriormente alla pronuncia di secondo grado, delle contravvenzioni riferite alla normativa antisismica;

– la insussistenza del delitto di falso, poichè il manufatto edificato in ampliamento sarebbe stato effettivamente "ultimato" nell’anno 2002, secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, perchè le contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 erano estinte per prescrizione già anteriormente alla pronuncia di secondo grado.

Ciò comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per tutti i reati contravvenzionali (e limitatamente ad essi), essendo ormai estinte per prescrizione anche le ulteriori violazioni al D.P.R. n. 380 del 2001.

L’accertamento risale al (OMISSIS) e la scadenza del termine massimo di prescrizione – in assenza di sospensioni – coincide, pertanto, con il 7.1.2008, per le violazioni della normativa antisismica, e con il 7.7.2009 per le altre contravvenzioni.

2. Deve essere conseguentemente eliminata la pena di mesi uno di reclusione inflitta per tali reati ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p..

La declaratoria di estinzione per prescrizione travolge altresì l’impartito ordine di demolizione delle opere abusive, perchè il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, correla tale sanzione amministrativa alle sole "sentenze di condanna", fermi restando gli autonomi poteri-doveri delle autorità amministrative.

3. A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 101 (già L. n. 64 del 1974, art. 26), copia della presente sentenza deve essere trasmessa all’Ufficio tecnico della Regione Siciliana per le determinazioni di competenza.

4. Il ricorso, invece, deve essere rigettato per quanto concerne le doglianze riferite alla sussistenza del delitto.

I giudici del merito hanno ritenuto provato, con assoluta certezza, che i contestati lavori di ampliamento sono stati eseguiti nel dicembre del 2004, deducendo ciò, in particolare, dal verbale di sopraluogo redatto dai vigili urbani e dalla documentazione fotografica ad esso allegata, evidenziante che per uno dei pilastri di nuova realizzazione non era stata ancora effettuata la colata di cemento.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio (nella specie rivolte a fissare l’ultimazione dei lavori in epoca diversa ed anteriore) non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata – limitatamente alle contravvenzioni – perchè estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Siciliana.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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