T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 965 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di illegittimità avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza indicata in epigrafe;

che, con nota del 6 aprile 2011, parte ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che l’amministrazione ha provveduto con provvedimento del 3 marzo 2011, versato in atti;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi in relazione alla peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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