Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-07-2011, n. 15288 onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Avvocato C.R.D. ha chiesto al Tribunale di Palmi la liquidazione dei compensi per l’attività prestata, quale difensore di fiducia di A.D., persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, con provvedimento depositato in data 7 ottobre 2008, ha liquidato l’onorario in Euro 14.506,00.

Avverso detto provvedimento l’Avvocato C. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 13 marzo 2009, comunicata il 17 marzo 2009, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della procedura.

Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato C.R. D. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 6 aprile 2009.

Il ricorso è affidato a quattro motivi, i quali – privi del conclusivo quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denunciano violazione di legge (tre) e vizio di motivazione (il quarto).

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2010, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza n. 16341 del 2010, rilevato che il ricorso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era stato proposto nelle forme del rito penale e che, invece, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, lo stesso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011.
Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio che dalla certificazione della Cancelleria in data 19 gennaio 2011, emerge che nei termini indicati nell’ordinanza interlocutoria n. 16341 del 2010 non risulta essere stato presentato alcun ricorso con le forme del rito civile.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in difetto della instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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