T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 964 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui la questura di Milano aveva rigettato la richiesta di rinnovo conversione del permesso di soggiorno precedentemente ottenuto per affidamento ed ora richiesto per lavoro subordinato poiché non sarebbero state integrate le condizioni richieste dall’art.32 D.lgs. 286/98 oltre al fatto che i redditi conseguiti sarebbero insufficienti per garantire il suo mantenimento in Italia.

Il ricorso presenta tre motivi.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286/98 poiché la Questura non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva trovato un nuovo lavoro che gli consentiva di avere un reddito sufficiente a garantire il suo mantenimento.

Il secondo lamenta la violazione dell’art. 3 L. 241/90 poiché la motivazione dell’atto non dà conto della circostanza che il ricorrente ha sempre lavorato.

Il terzo motivo contesta l’eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta poiché non si è tenuto conto del fatto che egli risiede in Italia con tutti i suoi parenti e che ha sempre lavorato. non accompagnati e cioè a quelli per i quali non è stato possibile procedere ad un affidamento ai sensi del primo comma dell’articolo richiamato.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha dimostrato di avere sempre lavorato perché quando si è interrotto il rapporto di lavoro con la ditta Aldo Ponteggi di E.M., è stato subito assunto dalla ditta Orso ponteggi di B.A. per la quale tuttora lavora percependo un reddito sufficiente al suo mantenimento.

Risultano quindi integrate le condizioni di cui all’art. 32,comma 1, T.U. Imm. per la conversione dl permesso del minorenne per affidamento in permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis, D.P.R. 115/02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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