Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 15-04-2011, n. 15413 costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa – con sentenza del 12.10.2009 – affermava la responsabilità penale di D.F. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72 (per avere realizzato la costruzione di un fabbricato in cemento armato, a triplice elevazione, senza la prescritta denuncia dei lavori, la presentazione del progetto esecutivo e la direzione di professionista abilitato – acc. in (OMISSIS));

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (per avere realizzato la costruzione anzidetta, in zona sismica, omettendo di darne il prescritto preavviso all’autorità competente);

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo condannava alla pena complessiva di Euro 600,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il D., il quale ha eccepito: – la carenza di prova in ordine alla riconducibilità dell’attività di edificazione abusiva alla sua persona;

– la incongrua concessione del beneficio della sospensione condizionale, per il quale vi era stata espressa rinunzia, e la carenza assoluta di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non-menzione della condanna, che invece era stato richiesto.
Motivi della decisione

1. La doglianza riferita all’affermazione della responsabilità è infondata. L’imputato è stato condannato, infatti, in seguito a corretta valutazione della situazione concreta in cui venne svolta l’attività incriminata, e la sua responsabilità circa la realizzazione dell’opera illecita è stata dedotta: a) dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, dell’area abusivamente edificata; b) dall’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest"; c) dallo svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori; d) nonchè dalla circostanza che egli aveva già presentato una DIA per la recinzione del fondo poi edificato (cfr. in proposito Cass., Sez. 3: 29.4.1999, n. 5476, Zarbo; 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro;

3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi;

26.11.2001, Sutera Sardo ed altra).

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ritenersi che il beneficio della sospensione condizionale della pena non è stato concesso, poichè di esso non viene fatto alcun cenno nel dispositivo della sentenza impugnata e – secondo la giurisprudenza di questa Corte – per le sentenze pronunciate a seguito di dibattimento, quando il dispositivo e la motivazione non sono pubblicati e letti congiuntamente, la motivazione non può porsi in contrasto con il dispositivo letto in udienza, al quale va data prevalenza in caso di difformità. 3. E’ fondata, invece, la doglianza riferita alla mancata concessione del beneficio della non-menzione, che è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito previa valutazione positiva o negativa delle circostanze di cui all’art. 133 c.p..

Nella specie il Tribunale ha chiaramente effettuato una valutazione favorevole, dando espressamente atto della incensuratezza dell’imputato e del comportamento positivo da lui tenuto dopo la commissione del reato, e ciò risponde in pieno sia ai parametri di riferimento sia alla ratio della concessione del beneficio, finalizzato a favorire il processo di ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione del pregiudizio che il suo buon nome può subire dalla annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

Alla stregua delle argomentazioni già svolte dal giudice di merito, pertanto, ed in ossequio al principio della speditezza del procedimento, questo Corte può direttamente concedere il beneficio in oggetto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione sulla richiesta di concessione del beneficio della non-menzione della condanna, beneficio che concede.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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