Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 15-04-2011, n. 15412 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale monocratico di Nicosia, con sentenza del 7.10.2009, affermava la responsabilità penale di P.R.M. in ordine ai reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (per avere realizzato, in zona sismica, nelle aree pertinenziali di un ristorante con annessa piscina da lei gestito, un "gazebo" in legno di mt. 18,5 x 9,5 avente altezza di mt. 3,5 e due "acquascivoli" in struttura metallica con base di calcestruzzo senza darne preavviso scritto all’autorità competente e senza depositare previamente i relativi progetti – acc. in (OMISSIS));

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 (per avere realizzato i manufatti anzidetti in assenza di preventiva autorizzazione);

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65 e 71 (per avere eseguito le opere in struttura metallica senza averne fatto previa denunzia all’autorità competente, nonchè in assenza di progetto esecutivo e della direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato);

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., la condannava alla pena complessiva – condizionalmente sospesa – di Euro 6.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore della P., il quale ha eccepito che:

– i reati non sarebbero configurabili, in quanto si sarebbe trattato di strutture precarie, agevolmente rimovibili e prontamente rimosse al termine della stagione estiva, per la realizzazione delle quali – ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 e della L.R. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 Regione Siciliana – non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione;

– ai manufatti realizzati non si applicherebbero le norme per le costruzioni di cui al capo 2^ ed al capo 4^ del D.P.R. n. 380 del 2001;

– la pena inflitta sarebbe "oggettivamente alta e spropositata";

– immotivatamente non sarebbe stato concesso l’ulteriore beneficio della non-menzione della condanna.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. A norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all’organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.

Le relative opere, poi, a norma del successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.

Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. 3, 24.10.2001, n. 38142).

Ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle disposizioni anzidette non assume rilievo, poi, il carattere precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (vedi Cass., Sez. 3: 10.10.2007, n. 37322;

19.12.2003, n. 48684; 4.10.2002, n. 33158).

2. Le prescrizioni poste dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 65 riguardano non soltanto le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ma anche quelle "a struttura metallica", "nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli" (vedi la definizione fornita dal precedente art. 53).

Nella fattispecie in esame, secondo quanto accertato dal giudice del merito, l’intervento di installazione dei cc.dd. "acquascivoli" ai bordi della piscina non si è esaurito nella mera messa in opera di massetti di fondazione in calcestruzzo, essendo esso consistito, al contrario, nella realizzazione di sovrastanti strutture portanti in ferro, che assicurano appunto la statica, secondo le previsioni delle norme incriminatrici.

3. La pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. e le censure riferite alla pretesa "eccessività" della stessa integrano censure in fatto, non proponibili nel giudizio di legittimità. 4. Il beneficio della non-menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito – non era stato richiesto, sicchè il Tribunale non aveva alcun onere di motivazione correlato alla mancata concessione dello stesso.

5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente "abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *