T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 962 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, dipendenti del Ministero resistente, avevano visto riconosciuto dal Tribunale di Milano sezione lavoro il loro diritto ad occupare i posti in organico della Posizione C2 di cui al bando/selezione del 28.11.02 con effetti dalla data del bando oltre alla condanna alle spese del giudizio.

La Corte di Appello con sentenza 1546 del 19.7.07 confermava quella di primo grado condannando l’Amministrazione alle spese di giudizio.

Nonostante la notifica prima del dispositivo di sentenza in data 15.6.2007 e poi dell’atto di diffida in data 28.10.2010, il Ministero non ottemperava alla statuizione del giudice del lavoro se non parzialmente perché, con determinazione dirigenziale del 28.4.2008, provvedeva all’inquadramento dei ricorrenti a far data dal 28.11.02 ai soli fini giuridici e non economici.

In virtù di tale insoddisfacente adempimento del Ministero, L.C. e I.V. ricorrevano in ottemperanza per ottenere la nomina di un commissario ad acta che desse esecuzione anche ai fini economici alla sentenza del giudice del lavoro.

Il ricorso è fondato.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha riconosciuto ai ricorrenti che la decorrenza dell’inquadramento disposto doveva avere anche effetti economici e non solo giuridici e pertanto è necessario procedere alla nomina del Commissario ad acta per predisporre gli atti necessari a procedere al calcolo delle competenze economiche arretrate da corrispondere a L.C. e I.V. oltre al ristoro delle spese legali come liquidate dalla Corte di Appello maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo.

A tal fine nomina Commissario ad acta il Prefetto di Milano o un funzionario da lui delegato che procederà agli incombenti sopraindicati.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto nomina commissario ad acta il Prefetto di Milano o un funzionario da lui delegato che procederà agli incombenti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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