T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 682 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato il decreto di occupazione temporanea d’urgenza del Comune di Statte.

Questo ultimo, con delibera del 21 settembre 1998, ha approvato il Piano degli insediamenti produttivi, dando atto che l’attuazione dello stesso avrebbe dovuto compiersi entro dieci anni dalla sua esecutività e che la sua approvazione equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità.

Scaduto il termine di dieci anni senza aver completato l’opera, il Comune, con delibera del 12 settembre 2008, ha reietarato il vincolo preordinato all’esproprio per cinque anni, e con la stessa delibera ha prorogato i termini per la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità.

Infine, il Comune, il 9 agosto 2010, ha emanato il decreto di occupazione d’urgenza.

Avverso questo atto è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Assenza di determinazione dell’indennità di esproprio; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. 22 ottobre 1971 n. 865; mancata determinazione dell’indennità di occupazione temporanea; violazione dell’art. 42, comma 3, Cost.; violazione della CEDU. 2. Violazione del punto 5 del decreto di occupazione temporanea d’urgenza del 9 agosto 2010. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all’indifferibilità e urgenza delle opere da realizzare.

Deduce la ricorrente: che non è stata determinata alcuna indennità di esproprio; che il decreto di occupazione stabiliva che il Comune doveva corrispondere alle ditte espropriate l’indennità prevista al momento dell’effettiva immissione in possesso mentre, pur essendo intervenuta l’immissione, non è stato versato alcun indennizzo; che il decreto non è sorretto da alcuna motivazione.

Il Comune si è costituito con memoria del 13 dicembre 2010 e ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità per difetto di legittimazione attiva perché la ricorrente non è la proprietaria dei beni. Nel merito ha rilevato che il decreto di occupazione non richiede la contestuale determinazione dell’indennità di esproprio e che l’ordinanza è adeguatamente motivata.

Con successiva memoria del 21 febbraio 2011, il Comune ha ribadito le proprie argomentazioni.

Nella pubblica udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Ha carattere preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.

L’eccezione è infondata, perché la ricorrente è il soggetto a cui è stato notificato il decreto di occupazione d’urgenza e quindi, anche se attualmente non è la proprietaria del bene, risulta essere il soggetto legittimato.

Il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della mancata motivazione specifica in relazione all’urgenza e indifferibilità dell’opera.

L’art. 22 bis d.P.R. n. 327 del 2001, nel disciplinare l’occupazione d’urgenza, prevede due ipotesi diverse: a) la prima, prevista dal comma 1, ricorre allorquando l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20; il decreto di occupazione deve essere motivato, deve cioè esplicitare le ragioni dell’urgenza (connesse alla particolare natura delle opere da eseguire); b) la seconda è regolamentata dal comma 2, a tenore del quale il decreto di cui al comma 1, in alcuni casi predeterminati dalla legge, può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, (Tar Torino, 3 maggio 2010, 2286; Tar Salerno, 16 aprile 2010, n. 3913; Tar Palermo, 19 maggio 2009, n. 9942).

Pertanto, nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 22bis cit. deve essere motivata l’urgenza in relazione alla particolare natura delle opere,cioè l’urgenza concernente l’avvio dei lavori in relazione alla particolare natura delle opere (Tar Aquila, 24 marzo 2010, n. 289).

Nel caso in esame, proprio perché l’occupazione è stata disposta in base al comma 1 il decreto deve essere dichiarato illegittimo per mancanza delle motivazioni in ordine alle ragioni che denotano la conclamata urgenza dell’intervento.

Nessun rilievo poi ha la dichiarazione contenuta nel decreto di occupazione d’urgenza con cui si afferma che la procedura in questione non è disciplinata dal T.U. degli Espropri.

Infatti, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento alle norme, esistenti al momento della sua emanazione, che giustificano il potere esercitato,a prescindere dal fatto che le stesse siano state citate o meno nell’atto incisivo..Quindi la legittimità del decreto in questione deve essere vagliata alla luce del T.U Espropri, in vigore al momento della sua emanazione.

L’accoglimento della censura relativa all’illegittimità della valutazione da parte del Comune di Statte permette poi di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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