Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 109/2009

Sezione prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 539/98 proposto dal sig. Giovanni Cubeddu, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pateri presso il cui studio, in Cagliari, piazza Galilei n°19, è elettivamente domiciliato;

contro

l’Autorità Portuale di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Carboni, presso il cui studio, in Cagliari, via Brusco Onnis n°6, è legalmente domiciliata;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire la somma di £ 285.968.392 dovuta in conseguenza della rideterminazione del trattamento economico con l’attribuzione del “parametro 230” oltre a rivalutazione ed interessi;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al pagamento di quanto spettante per il titolo di cui sopra.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avvocato L. Pateri per il ricorrente e l’avvocato G. Carboni per l’amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che con sentenza 15/12/1992 n° 4215/92 il Pretore di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto la domanda con cui il sig. Giovanni Cubeddu ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento economico, pronunciando condanna generica dell’Azienda dei Mezzi Meccanici di Cagliari (ora Autorità Portuale di Cagliari) al pagamento di quanto dovuto per capitale ed oneri accessori;

b) che ritenendo di non essere stato integralmente soddisfatto il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso diretto ad ottenere l’accertamento del quantum debeatur con la condanna dell’Autorità Portuale di Cagliari al pagamento delle somme conseguentemente dovute;

c) che con sentenza che il Collegio condivide la Corte di Cassazione ha affermato che “Ove la tutela giurisdizionale sia chiesta (come nella fattispecie) per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti” (Cass. SS. UU. 11/2/2002 n° 1946);

d) che, pertanto, intervenuta la citata sentenza del Pretore di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro sull’an debeatur, la giurisdizione spetta al medesimo giudice anche in relazione alla odierna controversia concernente il quantum debeatur;

e) che, conseguentemente, l’odierna controversia esula da quelle appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo;

f) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia introdotta col ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori magistrati:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere estensore.

Depositata in segreteria il: 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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