T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 678 Competenza della Regione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

La ricorrente, con domanda del 30 dicembre 2003, ha chiesto alla Capitaneria di porto di Gallipoli il rilascio della concessione, per un ventennio, del complesso immobiliare demaniale denominato "Lido San Giovanni".

A seguito di apposito avviso di interesse è stata avviata la procedura comparativa nell’ambito della quale erano stati presentati, oltre al progetto della ricorrente, due progetti da parte della società Lido San Giovanni di Ravenna.

Nell’ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri espressi dal comune di Gallipoli e la conferenza è stata aggiornata nell’attesa delle determinazioni del Ministero dei trasporti.

Il fascicolo è stato poi trasmesso dalla Capitaneria di Porto alla Regione per la definizione del procedimento di concessione demaniale.

A seguito di un’impugnazione da parte della ricorrente sui provvedimenti della Regione e del Comune che avevano dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda presentata dalla ricorrente, il Tar Bari, con sentenza n. 1375/09, ha concluso per la competenza comunale a concludere il procedimento in esame.

Il Comune, con provvedimento del 25 febbraio 2010, ha comunicato il diniego di rilascio della concessione demaniale.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motiv: 1. Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 10bis l. 241/1990; difetto del contraddittorio procedimentale; violazione del giusto procedimento di legge; difformità del contenuto motivazionale; eccesso di potere.2. Violazione art. 97 Cost.; violazione art. 3 l. 241/1990; insufficiente motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere. 3. Violazione di legge; falsa interpretazione e applicazione dell’art. 17 l.r. 23 giugno 2006, n. 17. 4. Illegittimità costituzionale dell’art. 17 l.r. 23 giugno 2006, n. 17 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.. Illegittimità derivata. 5. Contraddittorietà; illogicità manifesta; eccesso di potere.

Deduce la ricorrente: che il provvedimento di rigetto è sorretto da una motivazione ulteriore rispetto a quella del preavviso di rigetto; la motivazione non chiarisce le specifiche ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento impugnato; che la legge regionale va interpretata nel senso che non sono escluse le modifiche delle concessioni; l’art. 17 l.r. 17/06 determina un blocco sine die di nuove iniziative economiche e si sostanzia in una soppressione del diritto di iniziativa economica; che il Comune, con parere del 7 aprile 2008, aveva ritenuto il progetto assentibile perché le opere e i lavori previsti si limitavano a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; che il Comune avrebbe dovuto comunque procedere alla conclusione del procedimento comparativo e rinviare il rilascio del titolo concessorio all’approvazione del Piano Coste.

Il Comune si è costituito con atto del 23 aprile 2010.

La Lido San Giovanni si è costituita il 26 aprile 2010 con controricorso e ricorso incidentale rilevando: che il provvedimento definitivo non si fonda su motivi diversi da quelli del preavviso di rigetto; che l’art. 17 l.r. 17/2006 deve essere costituzionalmente interpretato e quindi il rinnovo delle concessioni è ammesso anche nei confronti di soggetti diversi con il solo divieto di estendere il regime della concessione a beni demaniali in precedenza riservati al pubblico uso; che comunque in virtù della l’art. 1, comma 8, d.l. 194/2009 il comune avrebbe dovuto rinviare al 2016, cioè a quando scadono le concessioni prorogate ex lege; che non è vero che il progetto della S. reca interventi limitati a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Lido S. Giovanni ha proposto poi ricorso incidentale condizionato in quanto la S. sas non avrebbe comunque potuto partecipare al procedimento comparativo perché verserebbe in una situazione di grave insolvenza. È stato poi proposto un ricorso incidentale autonomo avverso il provvedimento nella parte in cui rigetta le due istanze dodecennale e diciottenale proposte dalla Lido S. Giovanni.

Il Comune, con memoria del 29 aprile 2010, ha eccepito anzitutto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse perché l’art. 1, comma 8, d.l. 194/2009 ha prorogato le concessioni in essere sino al 31 dicembre 2015. Nel merito ha rilevato: che le singole ragioni indicate a supporto motivazionale del provvedimento sono idonee a giustificarne l’adozione; che la domanda della S. sas prevedeva ingentissimi lavori e opere di natura ordinaria e straordinaria; che la l.r. 17/2006 prevede solo il sub ingresso e le modifiche di modesta entità; che le domande presentate sono state fatte prima della l.r. 17/2006.

La Regione si è costituita con atto del 4 settembre 2010 e con memoria del 5 febbraio 2011 ha rilevato l’estraneità al giudizio.

Il Comune, con memoria conclusiva del 18 febbraio 2011, ha ribadito le proprie argomentazioni.

La ricorrente, con memoria del 21 febbraio 2011, ha rilevato che la questione oggetto del contendere non può ritenersi disciplinata dall’art. 17 l.r. 17/2006 e ha ribadito le proprie argomentazioni.

La Lido S. Giovanni, con memoria del 21 febbraio 2011, ha rilevato che il rigetto sulla domanda della S. sas era dovuto e che quindi trova applicazione l’art. 21octies l. 241/1990.

La ricorrente, con memoria del 26 febbraio 2011, ha controdedotto ribadendo le proprie argomentazioni.

Il Comune, con memoria del 26 febbraio 2011, ha replicato in ordine all’inapplicabilità della l.r. 17/2006 deducendo che la censura in questione è inammissibile per non essere stato oggetto dei motivi proposti con il ricorso originario,e comunque ha rilevato che l’inapplicabilità riguarda solo il regime della competenza.

La Lido S. Giovanni, con memoria di replica del 26 febbraio 2011, ha rilevato che le censure sull’inapplicabilità della l.r. 17/2006 non sono mai state proposte nel ricorso introduttivo.

Nella pubblica udienza del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. È da rilevare, anzitutto, che la fattispecie in questione è disciplinata dalla l.r. 17/2006 perché è un principio consolidato del nostro ordinamento quello per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 112; Cons. St., sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7187; Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3546; Tar Milano, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 12).

Con riferimento alla portata della l.r. 17/2006, la giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio di Stato ha fissato alcuni principi.

In primo luogo, è stato rilevato che in caso di mancata approvazione del Piano regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista, una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere che, nelle ulteriori more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa essere inibita – pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di governo del territorio – la possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del rinnovo, l’uso del territorio costiero. Proprio l’interpretazione data alla normativa in commento ha condotto questo Tribunale a ritenere legittimo il diniego di rilascio di una concessione di sei anni, stante la sua natura non transitoria.

Infatti, la lettura costituzionalmente orientata data alla normativa in esame, porta a ritenere che le concessioni non possono essere di durata tale da contrastare con la futura pianificazione ad opera del piano delle coste. (Tar Lecce, sez. I, 5 agosto 2010, n. 1853).Invero,da ultimo questo Tribunale ha ritenuto che l’esigenza di non pregiudicare l’assetto complessivamente previsto dal piano delle coste,nell’imminenza della formazione dello stesso, militasse nel senso dell’accoglimento delle sole istanze di rinnovo delle concessioni;il rilascio di nuove concessione,anche se temporanee, è appunto idoneo a pregiudicare tale assetto a seguito del "rinnovo" delle medesime (sentenza n.2842 del 2010).

Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato "l’art. 17, l. rg. Puglia n. 17 del 2006 affida alla pianificazione la gestione delle coste, prevedendo sempre in via di pianificazione una percentuale minima di aree demaniali marittime, riservate ad uso pubblico e alla libera balneazione (60% del territorio comunale, ex art. 16, l. r. n. 17 citata) e disponendo in via transitoria la possibilità del rinnovo delle concessioni. Ciò comporta che i Comuni sono in primo luogo liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni, potendo anche optare per non rinnovare (a nessuno) la concessione. Se i Comuni decidono che un determinato tratto di costa può essere lasciato in concessione sono in primo luogo vincolati alle condizioni delle concessioni esistenti, non potendo procedere ad un ampliamento delle stesse. Non esiste, invece, anche un vincolo soggettivo in quanto la ratio della norma regionale, inquadrata all’interno dell’intera l. n. 17 del 2006, è solo quella di consentire l’eventuale prosecuzione del regime della concessione su un determinato tratto di arenile, e non anche quella di garantire una sorta di rendita di posizione per i precedenti concessionari" (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145).

Posti questi principi, risulta legittimo il provvedimento impugnato parchè, in applicazione della l.r. 17/2006 così come interpretata dalla giurisprudenza, ha ritenuto non accoglibili le domande per la concessione in esame, sia perché riguardavano un periodo di gran lunga superiore a quello permesso (ventennale,a fronte della durata quadriennale della precedente concessione) e sia perché prevedevano la realizzazione di ingenti opere e la modificazione delle strutture.

Sotto questo ultimo profilo, il progetto della S. sas evidenzia come la domanda di concessione era subordinata alla possibilità di effettuare nuove e ingenti opere e la modificazione delle strutture. Infatti, si legge nel progetto la volontà di "trasformazione del complesso in albergo con funzionalità continua nei 12 mesi dell’anno", di realizzare "una piscina all’esterno dell’albergo" da utilizzare anche l’inverno "previo riscaldamento e copertura con moduli ad arcate in plexiglass" e la "realizzazione di un ambulatorio medico per il pronto soccorso, con antistante zona riservata alla sosta dell’autoambulanza per le urgenze".

Tutti questi elementi, insieme con "l’ingente costo inizialmente occorrente per eseguire le predette trasformazioni (importo complessivo previsto pari a circa Euro 5.015.797,25", denotano che il progetto era diretto a una sostanziale ampliamento dell’oggetto della concessione, attraverso la realizzazione di nuove strutture e che la domanda presentata non era certo diretta a un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Non si può ritenere, come afferma la ricorrente, che il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento comparativo e rinviare il rilascio del titolo concessorio all’approvazione del Piano Coste.

Infatti, la ratio della legge regionale in esame deve essere individuata nella necessità di consentire il rilascio solo a seguito di una visione di insieme a seguito della programmazione di tutto il territorio costiero. Ciò porta a non ritenere ammissibile il rilascio di una concessione, anche se rimandata nel tempo, perché comunque contrasterebbe con la ratio sopra indicata.

3. Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione del’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trova applicazione l’art. 21 octies l. 241/1990, perché il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

4. In conclusione il ricorso deve essere respinto, perché è legittimo il provvedimento del Comune, che, in applicazione della l.r. 1//2007, ha rigettato la domanda di concessione della ricorrente.

5. Il ricorso incidentale proposto dalla Lido S. Giovanni, deve essere dichiarato inammissibile, perché oggetto già dell’ autonomo giudizio,incardinato col numero R.G. 1281/2005.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Lido S: Giovanni. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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