T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 658 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, con domande dell’11 giugno 2008, ha presentato alla Provincia di Taranto richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi della l.r. 11/2001 e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da olio vegetale nel comune di Taranto di potenza pari a 115 MWe.

La Provincia, il 1° dicembre 2008, ha dato la comunicazione dell’avvio del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, e, il 26 febbraio 2009, ha avuto luogo la prima Conferenza di Servizi, nel corso della quale sono state acquisiti alcuni elementi istruttori.

La ricorrente, con nota del 6 maggio 2009, ha riscontrato i rilievi formulati in sede di Conferenza di Servizi del precedente 26 febbraio da Arpa Puglia, dalla Provincia di Taranto e dal Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto.

La Conferenza di Servizi si è riunita nuovamente il 3 giugno 2009, e, in questa sede, la Provincia di Taranto ha precisato che la conferenza stessa avrebbe limitato il proprio esame agli aspetti relativi alla valutazione di impatto ambientale. L’Arpa, dal canto suo, ha presentato ulteriori osservazioni in relazione all’integrazione documentale della ricorrente e ha concluso nel senso di non poter esprimere parere favorevole all’insediamento produttivo proposto.

La Conferenza di Servizi si è poi aggiornata al 6 luglio 2009, perché la ricorrente ha rappresentato l’esigenza di produrre ulteriori osservazioni in ordine ai pareri negativi espressi.

La Provincia ha quindi evidenziato che, nella permanenza di osservazioni non favorevoli da parte dell’Arpa, la decisione sarebbe stata rimessa alla Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3, lett. c), l. 241/1990.

Con nota del 26 giugno 2009, la ricorrente ha presentato osservazioni e integrazioni rispetto a quanto emerso nella precedente conferenza di servizi e con particolare riguardo al parere espresso dall’Arpa.

Il 6 luglio 2009 si è svolta un’ulteriore riunione della conferenza di servizi nel corso della quale è stata acquisita la nota dell’Autorità di Bacino che ha ritenuto non accettabile la proposta progettuale all’esame, con riferimento alla valutazione della integrazione documentale presentata dalla proponente.

Nel corso della riunione i rappresentanti dell’ARPA, valutata l’integrazione documentale prodotta dalla ricorrente, hanno confermato le perplessità già espresse nei precedenti pareri.

In data 29 settembre 2009 si è tenuta un’ulteriore riunione della conferenza di servizi, nel corso della quale sono stati acquisiti ulteriori pareri, e la ricorrente ha formulato una richiesta di rinvio in modo tale che gli Enti che avevano espresso posizioni non favorevoli potessero esaminate le osservazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Nella successiva riunione del 15 ottobre 2009 sono stati confermati i pareri non favorevoli dell’Arpa,del comune di Taranto e della Provincia.

I lavori della Conferenza sono stati aggiornati al 25 novembre successivo sulla scorta di una richiesta di proroga formulata dalla ricorrente per poter consentire la produzione di un ulteriore studio teso a dimostrare i benefici ottenibili dalla realizzazione del progetto presentato.

Acquisita tutta la documentazione è stata dichiarata chiusa la conferenza di servizi e la Provincia ha comunicato che avrebbe adottato gli atti consequenziali così come disposto dall’art. 14 ter, comma 6 bis, l. 241/1990.

In data 23 dicembre 2009 la ricorrente ha chiesto di avere indicazioni circa le soluzioni progettuali da adottare per uniformare, in tutto o in parte, il progetto di intervento ai pareri espressi.

La Provincia, in data 8 gennaio 2010, ha comunicato alla ricorrente che la richiesta di presentazione di una proposta di modifica progettuale non poteva essere accolta e contestualmente ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, che era intendimento dell’Amministrazione di definire il procedimento esprimendo "giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da olio vegetale nel Comune di Taranto con produzione di 115 MWe".

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi. 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l.r. 11/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quater l. 241/1990. 2. Eccesso di potere. Erronea e falsa presupposizione in fatto e in diritto. Erronea interpretazione e applicazione di legge. Contraddittorietà. Vizio di motivazione.

Deduce la ricorrente che la determinazione di rigetto è illegittima perché, con la richiesta all’Amministrazione, proposta dalla ricorrente, di indicare le necessarie modifiche progettuali necessarie per rendere il progetto conforme, la procedura si deve interrompere; che la richiesta di proroga ai fini dell’adeguamento del progetto non può ritenersi soddisfatta con l’esplicitazione della proposta tenutasi in sede di conferenza di servizi; che l’asserita impossibilità di superare i rilievi mossi dall’ARPA è sfornita di adeguato supporto probatorio.

La Provincia si è costituita con controricorso del 12 aprile 2010 e ha rilevato che, alla stregua delle risultanze delle indagini tecniche svolte dall’Arpa, il problema della compatibilità ambientale del progetto di impianto della ricorrente non è superabile e che, pertanto, non sarebbero state utili eventuali modifiche.

Con motivi aggiunti del 26 maggio 2010, la ricorrente ha impugnato la determinazione della Provincia del 17 febbraio 2010 con la quale la Provincia ha espresso giudizio negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto della ricorrente, concludendo così negativamente la procedura di VIA, finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Illegittimità derivata. 2. Violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Difetto di motivazione. 3. Eccesso di potere. Erronea interpretazione e applicazione di legge. Erronea e falsa presupposizione in fatto e in diritto. Contraddittorietà. Vizio di motivazione.

Deduce la ricorrente che: il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione i pareri favorevoli espressi in sede di conferenza di servizi; il comune di Taranto avrebbe dovuto essere rappresentato dal Sindaco e che quindi la direzione urbanistica non aveva la competenza a partecipare alla conferenza di servizi; sussiste in capo all’amministrazione dissenziente l’obbligo di indicare espressamente le modifiche progettuali idonee a determinare l’assenso; l’ufficio procedente avrebbe dovuto rimettere la decisione alla Conferenza Unificata; non sono state prese in considerazione le misure di mitigazione e compensazione delle emissioni proposte dalla ricorrente; non è stato acquisito alcun elemento istruttorio che attesti l’inesistenza di soluzioni progettuali idonee a superare i rilievi negativi formulati dall’Arpa; il parere Arpa da un lato impone un facere impossibile, dall’altro impone un sistema di approvvigionamento di combustibile concretamente irrealizzabile.

Con memoria del 25 giugno 2010, la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni.

La Provincia, con memoria del 28 giugno 2010, ha controdedotto che: la conferenza di servizi in questione ha natura giuridica di conferenza istruttoria; che la valutazione dei pareri espressi in sede di conferenza non può essere quantitativa ma deve essere effettuata attribuendo valore preponderante ai pareri espressi dalle autorità preposte alla tutela dei beni ambientali; la rimessione alla Conferenza Unificata si ha qualora sussista un dissenso tra l’autorità procedente e altra autorità competente in materia ambientale; le misure di mitigazione proposte sono trascurabili; la riduzione delle emissioni di CO2 da parte degli impianti di produzioni a biomasse sono compensate dall’immissione dello stesso gas dai vettori che trasportano il combustibile dai luoghi di produzione; il parere negativo dell’Arpa costituisce un elemento preclusivo alla realizzazione del progetto.

Nella pubblica udienza del 9 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con i primi due motivi, proposti sia con il ricorso originario che con i motivi aggiunti, è stato sostenuto che l’Amministrazione, a seguito della richiesta di adeguamento formulata dalla ricorrente, avrebbe dovuto interrompere la procedura e avrebbe dovuto indicare le modifiche progettuali necessarie a rendere la proposta conforme ai parametri richiesti.

Il motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato fonda le proprie determinazioni sul parere dell’Arpa che ha sostenuto l’insuperabilità del parere negativo "se non prevedendo che la potenza installata sostituisca quella già prodotta da impianti esistenti a fonte fossile nel territorio tarantino e che la biomassa utilizzata sia quella prodotta localmente (c.d. filiera corta)… Tale parere è fondato su valutazioni tecniche legate all’area industriale che si sviluppa alla porte della città di Taranto…".

Si tratta evidentemente di un parere che determina la sostanziale impossibilità di realizzazione del progetto. Infatti,venendo ad essere rilevata la necessaria sostituzione dell’impianto progettato ad altro esistente alimentato da fonti fossili, non era possibile nessuna modifica progettuale che potesse rendere assentibile il progetto, anche attesa la sua incompatibilità con la situazione di fatto.

In sostanza, la previsione che le Amministrazioni debbano indicare le modifiche progettuali, atte a superare i rilievi mossi attraverso i pareri negativi, non può trovare applicazione nel caso della c.d. opzione zero.

La giurisprudenza a tale proposito ha chiarito che "alla stregua della disciplina comunitaria e nazionale (ed eventualmente regionale), la v.i.a. non può essere intesa come limitata alla verifica della astratta compatibilità ambientale dell’opera ma si sostanzia in una analisi comparata tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio economica, tenuto conto delle alternative praticabili e dei riflessi della stessa "opzione zero"; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933).

In questa direzione la giurisprudenza comunitaria conferisce alla procedura di VIA nel quadro dei mezzi e modelli positivi preordinati alla tutela dell’ambiente un ruolo strategico valorizzando le disposizioni della direttiva 85/337 cit. che evidenziano come la politica comunitaria dell’ambiente consista, ante omnia, nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti: conformemente ai principi "costituzionali" dei trattati, scopo dell’U.E. è la tutela preventiva dell’ambiente (cfr. Corte giust., sez. V, 21 settembre 1999, c392/96; sez. VI, 16 settembre 1999, c435/97)." (Cons.. St., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246).

2. Con gli altri motivi la ricorrente lamenta che non sono stati presi in considerazione i pareri favorevoli e che, proprio in virtù della discordanza tra pareri positivi e negativi, la Provincia avrebbe dovuto rimettere la decisione alla Conferenza Unificata.

A queste contestazioni la Provincia ha opposto che nel caso in esame si tratta di una conferenza istruttoria e non decisoria.

Com’è noto, la conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un singolo procedimento finalizzato all’adozione di una decisione monostrutturata (art. 14, comma 1, l. 241/1990); l’amministrazione procedente resta libera nella determinazione del contenuto del provvedimento finale, che rimane un atto rientrante nella sua competenza.

La conferenza di servizi decisoria è indetta dall’amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale, ai fini dell’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 2, cit.). Quest’ultima, è diretta a una decisione pluristrutturata, destinata a sostituire le determinazioni delle amministrazioni partecipanti, e viene utilizzata quando ci sono procedimenti funzionalmente collegati. Solo per la conferenza decisoria si applicano disposizioni richiamate dalla ricorrente, in ordine ai meccanismi di superamento del dissenso e la rimessione alla valutazione al Consiglio dei Ministri.

Nel caso in esame, la conferenza di servizi ha carattere istruttorio proprio perché si tratta di una decisione monostrutturata diretta a un provvedimento che rientra nella competenza della Provincia.

Pertanto, in applicazione dei principi su esposti, nel caso in esame, non si applicano i meccanismi di superamento del dissenso previsti dall’art. 14- quater l. 241/1990 e quindi le censure proposte dalla ricorrente sono infondate.

3. Parimenti infondato è il motivo con cui si deduce che non sono state prese in considerazione le misure di mitigazione e compensazione delle emissioni proposte. Infatti, le migliorie proposte riguardano variazioni in diminuzione rispetto al progetto originario che non possono ritenersi soddisfacenti,atteso che la situazione ambientale dell’intorno consente,secondo l’Amministrazione,solo emissioni sostitutive di altre sorgenti alimentate da materiali fossili;partendo da questo dato,non ha alcun rilievo che la valutazione delle emissioni di CO2, definita dal ricorrente a saldo zero, non prenda in considerazione che l’approvvigionamento del combustibile, non essendo effettuato dalla c.d. filiera corta, venga alterata dall’immissione di CO2 in atmosfera prodotta dai vettori che trasportano il combustibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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