Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-12-2010) 15-04-2011, n. 15400

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data in data 26 agosto 2010, Tribunale per i Minorenni di Bologna, accogliendo l’appello, proposto dal difensore di B.A. avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna, Sezione per i Minorenni, in data 15 luglio 2010, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari mediante collocamento in Comunità, annullava l’impugnata ordinanza e sostituita alla misura cautelare in atto quella del collocamento in Comunità, da individuarsi a cura dell’Amministrazione competente, secondo i criteri indicati in motivazione.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. sollevando due motivi di gravame con i quali deduce:

1) Nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) per mancata comunicazione al P.M. dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale per il riesame;

2) Nullità dell’ordinanza per violazione del principio devolutivo dell’appello, avendo il Tribunale assunto una statuizione, in ordine alla sostituzione della misura differente dalla misura richiesta dall’interessato e devoluta con l’atto d’appello.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

Dall’esame degli atti emerge che non è stato comunicato al P.M. l’avviso di fissazione dell’udienza del 26/8/2010 innanzi al Tribunale per i Minorenni, Sezione del riesame. Si è verificata, pertanto, una nullità assoluta, concernente l’iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1.

Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Bologna per l’ulteriore corso.

Resta assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale per i minorenni di Bologna per l’ulteriore corso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

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