T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 657 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nte, e l’avv. Gadaleta, in sostituzione dell’avv. Triggiani, per la Regione;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’art. 47 cod. proc. amm.

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente ha presentato, l’11 ottobre 2010, una domanda di Autorizzazione Unica alla regione Puglia per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico di potenza elettrica di 11,85 Mw, allegando la ricevuta di pagamento per oneri istruttori.

La Regione, con nota del 21 dicembre 2010, ha comunicato alla società ricorrente che doveva provvedere all’integrazione degli oneri istruttori, così come stabilito dalla delibera di giunta regionale n.2259 del 26 ottobre 2010, dichiarando altresì che "il procedimento resta sospeso e la società in indirizzo dovrà fornire riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l’istanza si intende automaticamente decaduta".

Avverso questo provvedimento e gli atti presupposti è stato proposto il presente ricorso.

È necessario premettere che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché l’eventuale mancato pagamento degli oneri istruttori, così come rideterminati, comporta la decadenza della domanda di autorizzazione unica e quindi incide su posizioni di interesse legittimo.

E" infondata l’eccezione di tardività sollevata dall’ Amministrazione regionale quanto all’impugnazione della delibera n.2259 del 2010,atteso che la stessa,in quanto atto di carattere generale manifesta la sua lesività nel momento in cui viene applicata,cioè attraverso l’atto applicativo.

Nel merito il ricorso è fondato.

La l. 18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe "predeterminate e pubbliche".

Nel caso in esame, la domanda di autorizzazione unica è stata presentata l’11 ottobre 2010 e quindi prima della delibera della giunta regionale, del 26 ottobre 2010, che ha rideterminato il costo degli oneri istruttori,stabilendo che i maggiori importi debbono essere applicati alle domande presentate nei 180 giorni precedenti l’adozione della stessa delibera.

Pertanto, con la richiesta in esame, si viola il principio di predeterminatezza posto dall’art. 4 della l. 62/2005, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell’imposizione patrimoniale ("Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.").

L’Amministrazione ritiene che l’applicazione della delibera in questione si fonda sul fatto che il provvedimento in questione non può considerarsi formalmente avviato alla data di presentazione della domanda. Poiché l’amministrazione ha quindici giorni per decidere sulla domanda stessa, la data dalla quale far partire la pendenza del procedimento è quella del 26 ottobre 2010, data in cui è stata adottata la delibera in questione.

Questa impostazione non può essere condivida,atteso che la predeterminazione delle tariffe è contemplata in funzione dell’interesse del soggetto che,con la sua richiesta,determina la effettuazione della prestazione,non dell’interesse dell’Amministrazione ad effettuare la prestazione ad un costo stabilito prima che la stessa venga erogata.

Infatti, la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole.

La satisfattività dell’accoglimento del ricorso per il motivo esaminato esime questo giudice dall’esame delle altre censure.

Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in parte qua..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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