T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 13-04-2011, n. 896 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza indirizzata al Presidente della seconda sezione del TAR Sicilia, sez. Catania, depositata in data 1923 novembre 2010, R.G. chiedeva, tra l’altro, "…alla luce della gran p…… commessa ai danni dello scrivente, con la Sentenza di Codesto Ufficio (allegata alla presente alla lettera "Cbis"): il pronto, urgente ed immediato riesame (nei termini per presentare ricorso al C.G.A.) della suddetta sentenza…" (si veda pag. 3 dell’istanza predetta datata 18 novembre 2010).

La Segreteria del TAR provvedeva ad iscrivere autonomo fascicolo, recante n. 3280 del 2010, e quindi con decreto del Presidente della II sezione, veniva fissata l’udienza pubblica del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione

Con l’istanza del 1923 novembre 2010 il R. ha chiesto il "riesame" della sentenza 229 dicembre 2009 n. 2282 emessa da questo TAR nella causa 159/1988 tra lo stesso R. e il comune di Ficarra.

In via preliminare giova rilevare che le sentenze dei TAR devono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato (in Sicilia al C.G.A.), rimanendo escluso, in via generale, che il giudice di primo grado abbia il potere di riesaminare la controversia decisa.

Fatta questa premessa, l’istanza in questione si appalesa inammissibile sotto molteplici aspetti.

Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, infatti, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato (art. 22, comma 1, d. lgs 104/2010,noto come c.p.a.) a meno che la parte abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore (art. 22, comma 3, c.p.a.) o si tratti di giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 23 c.p.a.). Nel caso di specie dall’istanza in questione non emerge che la parte sia iscritta all’albo degli avvocati e, per altro verso, è chiaro che la richiesta attiene a controversie in materia di pubblico impiego; conseguentemente va rilevata l’inammissibilità dell’istanza per mancanza di un Difensore iscritto nell’apposito albo.

In secondo luogo giova ricordare che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato (art. 41 c.p.a.); poiché dalla documentazione in atti non emerge la notifica dell’istanza al comune di Ficarra, la richiesta più volte citata è inammissibile anche ai sensi degli artt. 35 e 41 c.p.a.

In terzo luogo, pur volendo qualificare l’istanza in questione come atto con il quale si richiede la revocazione della sentenza già emessa dal TAR, a giudizio del Collegio, non sussistono i presupposti per l’attivazione del predetto giudizio di revocazione sia per la assoluta genericità delle censure avanzate nei confronti della predetta sentenza sia perché difettano i presupposti richiesti dall’art. 106 c.p.a. che, come è noto, richiama gli artt. 395 e 396 c.p.c.

In ragione delle espressioni utilizzate nell’istanza più volte richiamata (si consideri, tra l’altro, un passo di pag. 2: "e ciò nonostante "imprenate" ai dipendenti di Codesto Ufficio, che le hanno elevate a dignità di verità evangeliche, senza che gli stessi dipendenti di codesto T.A.R., si siano degnati di andarsi a leggere gli art. 1 e 11 della L.R. 39/85, dimostrando con ciò di agire, per m…… e criminosi interessi della m…. istituzionalizzata, oppure di possedere una professionalità:degna della pulizia dei c….di Codesto Ente"), il Collegio reputa altresì necessario disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per gli accertamenti di propria competenza.

Mancando la costituzione dell’amministrazione (peraltro non intimata in giudizio), non deve essere adottata pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dispone la trasmissione di copia del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per gli accertamenti di propria competenza.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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