Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2011, n. 15274 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata i 5 giugno 2006, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla società Poste italiane avverso la sentenza del Tribunale di Camerino con cui era stata accolta la domanda della G. diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato instaurato con la società Poste il 28 maggio 1999, con condanna di quest’ultima al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dall’offerta delle prestazioni lavorative.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.

Resiste la G. con controricorso.
Motivi della decisione

1. – La ricorrente denuncia violazione degli artt. 285, 170, 326, 327 e 434 c.p.c., lamentando che nonostante la notifica della sentenza fosse pacificamente avvenuta in forma esecutiva alla parte personalmente, la corte territoriale ritenne tale atto idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare di cui all’art. 285 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis, Cass. 25 settembre 2009 n. 20684; Cass. 2 aprile 2009 n. 8071; Cass. 12 gennaio 2007 n. 437) che la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta alla parte personalmente è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia per il notificante, che per il notificato.

Nelle medesime sentenze si è anche enunciato il principio per cui la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore, anzichè al procuratore quale destinatario della notificazione, è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione, dal momento che anch’essa soddisfa l’esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed utilità di proporre gravame.

Nella specie, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, la notifica di quest’ultima fu eseguita non nei confronti della parte personalmente presso la sua sede, ma nei confronti del procuratore costituito, presso il domicilio ritualmente eletto (l’Ufficio postale di (OMISSIS)). La notifica era pertanto idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Il ricorso va pertanto respinto.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va evidenziato che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sta in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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