Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 18-04-2011, n. 15582 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste disponeva la consegna all’autorità giudiziaria francese di N. M., cittadino rumeno, nei cui confronti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grande istanza di Niort aveva in data 10 maggio 2007 emesso mandato di arresto Europeo (MAE) per la esecuzione della pena di anni uno di reclusione inflitta con sentenza del medesimo Tribunale in data 10 maggio 2007, divenuta esecutiva, per plurimi tentati furti e per un furto consumato, commessi in concorso con altri in varie abitazioni il (OMISSIS).

2. Osservava la Corte di appello che sussistevano tutte le condizioni di legge per la consegna e, in particolare, che il condannato, giudicato in absentia, come precisato nel MAE, aveva garantita la facoltà, una volta consegnato, di richiedere un nuovo processo davanti all’autorità giudiziaria francese, così rispettandosi la condizione prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. a).

3. Ricorre per cassazione personalmente il N., deducendo, sotto il profilo sia della carenza di motivazione sia della violazione di legge, che non poteva essere ritenuta accertata la garanzia per il consegnando di ottenere di essere nuovamente giudicato in sua presenza, data l’assoluta genericità della postilla apposta al riguardo nel MAE, dove si indica solo che "la persona sarà giudicata di nuovo al suo ritorno in Francia, appello ricevibile". Il tutto considerando che il N. non conosce la lingua francese e non ha alcun radicamento in quel paese. E al riguardo nessuna puntuale argomentazione era stata svolta nella sentenza impugnata.

Inoltre il ricorrente sollecita l’annullamento dell’ordinanza cautelare, del tutto priva di motivazione circa le esigenze che la imponevano; come già fatto presente nella istanza di scarcerazione proposta davanti alla Corte di appello, che non si era pronunciata sulla stessa trasmettendola alla Corte di cassazione.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La espressa specificazione apposta nel MAE – del resto corrispondente alla nota garanzia prevista dall’ordinamento processuale francese – secondo cui il consegnando, giudicato in absentia, ha facoltà di essere giudicato nuovamente all’atto del suo ritorno in Francia, soddisfa pienamente la condizione recata dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. a).

2. Quanto alla deduzione in punto di revoca della custodia cautelare, essa deve ritenersi superata dalla consegna conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (v. tra le tante Sez. 6, n. 17631 del 3/5/2007 – 8/5/2007, Sciaboni, Rv. 236219; Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007 – 8/5/2007, Melina; Sez. 6, n. 11325 del 12/3/2008 – 13/3/2008, Chelcea, Rv. 238726; Sez. 6, n. 15627 del 14/4/2008 – 15/4/2008, Usturoi; Sez. 6, n. 24396, del 13/5/2008 – 16/5/2008, Ismaili).

3. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima di determinare in Euro mille.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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