Corte Costituzionale, Sentenza n. 280, nuovo codice della strada

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 180, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come integrato dall’art. 3, comma 17, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, promosso dal Giudice di pace di Genova, nel procedimento
vertente tra la AMIU s.p.a. – Azienda multiservizi e d’igiene urbana
di Genova e il Prefetto di Genova, con ordinanza del 24 luglio 2008,
iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale,
dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione della AMIU s.p.a. – Azienda
multiservizi e d’igiene urbana di Genova;
Udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
Udito l’avvocato Paolo Pugliese per l’AMIU s.p.a. – Azienda
multiservizi.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice di pace di Genova – nel corso del giudizio,
promosso dal legale rappresentante dell’AMIU s.p.a. – Azienda
multiservizi e d’igiene urbana di Genova, ai sensi dell’articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), e articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche, di
opposizione ad un verbale di contestazione per la violazione
dell’articolo 180, comma 7, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, con il
quale era stata irrogata alla stessa AMIU, una sanzione
amministrativa pecuniaria, con l’obbligo di esibire, ai sensi del
comma 8 dello stesso articolo, la carta di circolazione – ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione
(parametro, quest’ultimo, non evocato nel dispositivo della ordinanza
di rimessione, ma considerato nella motivazione della stessa),
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 180, comma 4, del
citato d.lgs. n. 285 del 1992, come integrato dall’art. 3, comma 17,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i
veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali,
come definiti dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146
(Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge), la facolta’, prevista a favore
dei mezzi di trasporto pubblico di persone, di tenere a bordo, in
luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione,
autenticata dal proprietario del veicolo.
Il rimettente fa presente che, all’atto dell’accertamento che ha
dato luogo alla contestazione, alla guida del veicolo di proprieta’
dell’AMIU si trovava un dipendente della predetta societa’ indicato
come responsabile in solido della sanzione, il quale, a richiesta
degli agenti accertatori, aveva esibito, oltre alla propria patente
di guida, fotocopia della carta di circolazione autenticata dal
responsabile del servizio aziendale, e che tuttavia gli agenti della
Polizia stradale di Savona, non ritenendo idonea detta fotocopia, gli
avevano contestato la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del
d.lgs. n. 285 del 1992. L’AMIU aveva poi provveduto, nei termini
previsti, ad esibire l’originale della carta di circolazione.
La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 180, comma
4, del codice della strada era stata proposta nel ricorso avverso il
verbale di contestazione dalla stessa AMIU, che aveva ravvisato un
vulnus all’art. 3 Cost. nella parte in cui la norma citata consente,
per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e
per quelli adibiti a locazione senza conducente, di tenere a bordo,
in sostituzione dell’originale, una fotocopia della carta di
circolazione autenticata dal proprietario, senza estendere tale
previsione a societa’ come l’AMIU, aventi le stesse caratteristiche
ma dedite al trasporto di cose, anziche’ di persone.
Nell’ordinanza di rimessione si rileva poi che la modifica
introdotta al codice della strada dal citato d.l. n. 151 del 2003,
oltre ad essere coerente con la legge relativa
all’autocertificazione, non solo e’ opportuna e in linea con lo
spirito della norma che l’ha adottata, ma rappresenta un raro esempio
di equa concretezza legislativa. Peraltro – osserva il rimettente –
se rientra nella autonoma valutazione del legislatore la diversa
disciplina di situazioni giuridiche, di facolta’ e diritti dei
destinatari della norma, tale autonomia incontra un limite nella
coerenza con i principi costituzionali. La norma in esame introduce
una singolare disciplina che sembra al giudice a quo autorizzare un
«trattamento di maggior favore» in merito alla tenuta della carta di
circolazione per le sole aziende esercenti il servizio di trasporto
pubblico di persone, escludendone quelle di trasporto/smaltimento di
rifiuti solidi urbani, e comunque tutte quelle aziende che, aventi le
stesse problematiche, esercitano la prestazione di servizi
essenziali.
La richiesta estensione della facolta’ di cui si tratta, prevista
dall’art. 180, comma 4, non arrecherebbe alcun pregiudizio al
legittimo e doveroso controllo da parte della p.a. della correttezza
dei dati costituenti le caratteristiche dei veicoli. Tale esigenza
ben potrebbe, infatti, essere soddisfatta dalla fotocopia autenticata
dal responsabile del servizio o dal proprietario del veicolo, che in
tal modo assumerebbe la responsabilita’ civile e penale del contenuto
dell’omologo documento, che potrebbe essere controllato con l’obbligo
di esibizione previsto dallo stesso art. 180, comma 8.
Tale sistema legislativo, di opportuno favore in ordine alla
presenza o meno a bordo del veicolo della carta di circolazione, ad
avviso del giudice a quo, nel rispetto del principio di eguaglianza
di cui all’art. 3 Cost., andrebbe applicato a tutte le situazioni
eguali, comprese quelle che si riferiscono ad un servizio essenziale,
quale quello della raccolta dei rifiuti. Ne’ alcun pregiudizio
all’interesse collettivo e alla fede pubblica potrebbe derivare
dall’estensione della facolta’ di cui si tratta anche ai veicoli
destinati alla raccolta dei rifiuti, ma, piuttosto, un vantaggio per
la collettivita’.
Il vulnus sospettato riguarderebbe l’art. 3 Cost. nella sua
duplice portata di principio di uguaglianza formale (primo comma) –
preclusiva delle arbitrarie discriminazioni fra soggetti che si
trovino in situazioni identiche o affini (come pure delle arbitrarie
assimilazioni tra soggetti che si trovino in situazioni diverse) – e
sostanziale (secondo comma).
Nel caso di specie non sarebbe ragionevole sottoporre ad una
particolare disciplina le aziende di trasporto pubblico di persone e
ignorare che le medesime esigenze, sopra evidenziate, si riscontrano,
senza eccezioni, nelle aziende di trasporto pubblico di cose. Tale
differenziazione normativa verrebbe ulteriormente in rilievo in
connessione con altre e piu’ specifiche norme costituzionali, quale
quella di cui all’art. 41 Cost. sulla iniziativa economica privata.
In definitiva, secondo il giudice a quo, imporre alle aziende di
smaltimento rifiuti solidi urbani una normativa che incida
pesantemente sulle modalita’ organizzative aziendali di tenuta del
parco automezzi con una disposizione rigida ed insuperabile
significherebbe dettare una disciplina che necessariamente influisce
sull’iniziativa economica e sulle modalita’ operative di una
componente importantissima dell’azienda, appesantendone e
complicandone la gestione operativa.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si e’ costituita l’AMIU, che
ha premesso di essere l’azienda incaricata dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani della citta’ di Genova, ed ha insistito per la
declaratoria di illegittimita’ costituzionale, per contrasto con gli
artt. 3 e 41 Cost., della norma censurata nella parte in cui non
estende a tutte le aziende esercenti servizio pubblico di trasporto
la facolta’ di tenere a bordo dei propri veicoli, in luogo
dell’originale, la fotocopia della carta di circolazione, autenticata
dal proprietario del veicolo.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice di pace di Genova dubita della legittimita’
costituzionale dell’articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo
3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni ad codice della strada), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di
servizi essenziali, come definiti dall’articolo 1 della legge 12
giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge), e, in particolare, del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la
facolta’ di tenere, a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una
fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario
del veicolo, come previsto per i mezzi di trasporto pubblico di
persone.
La norma violerebbe l’articolo 3 della Costituzione per la
irragionevole disparita’ di trattamento, differenziandosi le
tipologie di pubblico servizio di cui si tratta solo per un fattore
estrinseco, e cioe’ il bene trasportato, ed essendo esse invece
identiche per la natura dell’attivita’ e l’elevato numero di mezzi
utilizzati; nonche’ l’articolo 41 della Costituzione, in quanto la
imposizione alle aziende di una normativa che incide sulle modalita’
organizzative di tenuta del parco automezzi, con una disposizione
rigida ed insuperabile, influirebbe sull’iniziativa economica,
appesantendo la gestione operativa dell’attivita’ produttiva.
2. – La questione e’ fondata, con riferimento alla violazione
dell’art. 3 della Costituzione.
2. 1. – Va, preliminarmente, richiamato il quadro normativo in
cui si iscrive la questione all’esame della Corte.
L’art. 180 del codice della strada, al comma 1, prescrive che il
conducente di veicoli a motore deve avere con se’, oltre alla patente
di guida, la carta di circolazione. La inosservanza del relativo
obbligo e’ sanzionata dal comma 7. Lo stesso art. 180, comma 4,
precisa che, allorche’ l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando sia in
circolazione di prova, il conducente deve avere con se’ la relativa
autorizzazione. Il successivo periodo – aggiunto in sede di
conversione, avvenuta con legge n. 214 del 2003, del decreto-legge n.
151 del 2003 – dispone che, per i veicoli adibiti a servizio pubblico
di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente, la carta di circolazione puo’ essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione
del medesimo.
2.2. – La ratio, posta alla base della scelta legislativa, di
consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di
trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di
circolazione invece dell’originale, deve essere ravvisata nella
ragionevole esigenza, segnalata anche dalla difesa dell’AMIU, parte
privata costituita nel giudizio innanzi alla Corte, di una rapida e
sistematica rintracciabilita’ della documentazione originale, per
l’espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione
periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei
documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare
una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa
responsabilita’ connessa all’eventuale smarrimento.
Siffatte finalita’ si attagliano anche ad ogni altro servizio
pubblico che abbia il carattere della essenzialita’ – quale delineato
nell’art. 1 della legge n. 146 del 1990 – e si connoti per la
gestione di un parco automezzi: e cio’ specie ove si consideri che la
norma censurata estende la facilitazione di cui si tratta,
consistente nella facolta’ di portare a bordo del veicolo la
fotocopia autenticata anziche’ l’originale della carta di
circolazione, anche ai veicoli adibiti a locazione senza conducente.
Inoltre, tale facilitazione appare coerente con la generale
tendenza alla autocertificazione.
Del resto, il controllo dell’effettivo possesso del documento
originale e’ agevolmente realizzabile – in ogni ipotesi – attraverso
l’invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per la
esibizione dello stesso.
La facolta’ di tenere a bordo del veicolo una fotocopia in luogo
dell’originale, che trova fondamento in una esigenza di
semplificazione nella gestione del servizio, limitata ai soli veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e a quelli
adibiti a locazione senza conducente, e’, dunque, in contrasto con il
principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui non e’ estesa a tutti i veicoli delle aziende
fornitrici di servizi pubblici essenziali (art. 1 della legge n. 146
del 1990), quale deve definirsi l’attivita’ di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti urbani.
3. – E’ assorbito l’ulteriore profilo di censura.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 180, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada),
come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende
fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 146 del 1990, la facolta’ di tenere a bordo dei veicoli, in
luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione,
autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del
medesimo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010.

Il cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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