Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-04-2011) 18-04-2011, n. 15567 Competenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 14.12.2010, emessa ex art. 27 c.p.p., il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza applicava a C.G. e V.A. la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di furto aggravato, in concorso tra loro e con altri, di circa 500 grammi di oro in un laboratorio di oreficeria e del reato di cui all’art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2 perchè illegalmente detenevano un congegno micidiale ad effetto esplosivo che utilizzavano al fine del furto di cui sopra; fatti commessi in (OMISSIS).

2. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 30 dicembre 2010, rigettava la richiesta di riesame.

3. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato C.G.. Con un primo motivo deduce la nullità dell’ordinanza del GIP in quanto del tutto carente di motivazione essendosi limitata ad un rinvio "per relationem" a quella del giudice incompetente e lamenta che il Tribunale del Riesame non abbia sanzionato tale nullità. Con il secondo motivo reitera l’eccezione di incompetenza per territorio e lamenta che il Tribunale del riesame non la abbia ritenuta fondata. Con il terzo motivo sostiene che si è verificata nullità per il mancato rilascio di copia dei nastri contenenti le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Da ultimo lamenta il difetto di proprorzionalità nella scelta della misura.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che, come già puntualmente osservato dal Tribunale del riesame con il provvedimento qui impugnato, l’ordinanza del Gip del 14.12.2010, emessa dopo che il Tribunale della libertà aveva dichiarato l’incompetenza per territorio del GIP di Venezia, ha richiamato espressamente i gravi indizi di colpevolezza e ha condiviso le valutazioni di tale giudice in tema di esigenze cautelari, mostrando chiaramente di aver preso cognizione di tale atto e di averne meditato il contenuto prima di ritenerlo coerente con la decisione da lui assunta. La motivazione resa si pone assolutamente in linea con i principi espressi da questa Corte in tema di motivazione per relationem, mentre sostanzialmente generico è, invece, il motivo formulato dal ricorrente che si limita alla mera enunciazione del preteso vizio, insussistente e già escluso.

3. Altrettanto infondato è il motivo che attiene alla pretesa incompetenza del Tribunale di Vicenza a favore del Tribunale di Bassano del Grappa derivante dal vincolo di continuazione con reati ivi commessi. Rileva infatti il Collegio che il Tribunale del riesame, nell’ordinanza qui impugnata, ha diffusamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto infondata tale eccezione rilevando che non vi erano elementi per affermare l’unicità del disegno criminoso, presupposto essenziale per il riconoscimento della continuazione tra i vari reati "fine" contestati all’indagato, che pertanto dovevano essere attribuiti, ciascuno, alla cognizione dei vari giudici territorialmente competenti. A fronte di ciò il ricorso richiama, da un lato e peraltro genericamente, il contenuto dell’ordinanza del GIP di Venezia, senza tenere conto che essa è stata annullata dal Tribunale del riesame e che si riferisce anche, come peraltro lo stesso ricorrente puntualmente riporta, al reato di cui all’art. 416 bis e, dall’altro invoca, per di più genericamente, esigenze di economia processuale nella raccolta della prova, senza però che tali argomentazioni superino la soglia della concretezza minima necessaria per rappresentare un comprensibile motivo di ricorso. Quanto alla mancata consegna dei supporti audio delle intercettazioni, il ricorrente ribadisce l’eccezione di nullità formulata in relazione al fatto che la richiesta da lui avanzata al pubblico ministero in data 19.11.2010 è rimasta inevasa, circostanza riconosciuta anche dal Tribunale del riesame. La eccezione è infondata; il ricorrente evidentemente non tiene conto dell’ordinanza impugnata che per oltre 3 pagine (dal fondo di pagina 6 fino all’inizio di pagina 10) si diffonde sull’argomento, precisando che fin dall’udienza del 26.11.2010 (in occasione del primo riesame) i supporti c.d. erano stati posti a disposizione della difesa dell’attuale ricorrente che però aveva rifiutato l’offerta e che tali supporti erano stati sempre disponibili nel procedimento che ha visto l’emissione della nuova ordinanza cautelare da parte del GIP di Vicenza e il successivo intervento del Tribunale del riesame (con l’ordinanza qui impugnata); e non tiene conto altresì del principio espresso dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza del 22.4.2010 n. 20300 rv. 246907, così massimato "In tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’art. 268 c.p.p., comma 4, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sè considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate". Principio che, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, prevede il verificarsi di una nullità solo allorchè vi sia una effettiva lesione del diritto di difesa e non quando sia la stessa difesa che, con il proprio comportamento non collaborativo, si pone sostanzialmente nella condizione di non essere sufficientemente informata.

Debitamente motivata è la proporzionalità della misura carceraria in relazione alla intensità delle esigenze cautelari discendente dall’inserimento del prevenuto in un contesto criminoso organizzato e dedito alla commissione di gravi reati contro il patrimonio che comporta, come rilevato dal Tribunale del riesame, la necessità di un penetrante controllo quale solo la massima misura custodiale può assicurare. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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