Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 18-04-2011, n. 15510 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Napoli confermò il decreto in data 26.5.2010 del Gip del tribunale di Napoli che aveva disposto il sequestro preventivo di alcune opere edili realizzate da T.S. in prosecuzione e rifinitura dei lavori relativi ad un manufatto di mq. 50 già sottoposto a sequestro in data 21.5.2007, e ciò in riferimento ai reati edilizi ed ambientali nonchè a quello di violazione dei sigilli.

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 325 c.p.p.. Osserva che non è configurabile la violazione dei sigilli perchè il sequestro riguardava il manufatto, mentre i nuovi lavori riguardano la sola copertura esterna per evitare infiltrazioni di acqua. Il muro di contenimento e la ringhiera in ferro non comportano trasformazione del territorio e non richiedono permesso di costruire. Nemmeno sussiste il reato ambientale perchè le opere non hanno inciso sull’ambiente, anche perchè si tratta di opera non ultimata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al reato edilizio, esattamente il tribunale del riesame ha messo in rilievo che gli interventi contestati, al di là della loro consistenza (peraltro non trascurabile, considerate le rilevanti modifiche apportate alla sagoma ed ai prospetti del preesistente manufatto e la realizzazione ex novo di un muro alto 2 metri e di una scala di collegamento tra il fabbricato e la sovrastante area a verde) andavano considerati nella loro intrinseca finalità di completamento del manufatto abusivo, del quale costituivano inequivocabilmente la prosecuzione.

Quanto alla violazione dei sigilli precedentemente apposti, il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sulla configurabilità del relativo fumus, osservando che i lavori di ampliamento, completamento e parziale rifinitura (già accertati il (OMISSIS)) avevano violato il vincolo di indisponibilità imposto a tutto il preesistente fabbricato. Tale violazione investe anche i lavori relativi alla copertura esterna, dal momento che il vincolo riguardava tutto il manufatto, compresa la copertura, le parti esterne e le zone terrazzate (che erano state ampliate).

Quanto al reato ambientale, esso, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, può escludersi esclusivamente in quelle limitatissime ipotesi in cui l’intervento sulla zona paesaggistica è talmente minimo o nascosto da non essere neppure in astratto idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. Ciò evidentemente non si verifica nel caso in esame, in cui in un luogo all’aperto e soggetto a vincolo paesaggistico sono stati realizzati un masso cementizio sul solaio di copertura, una ringhiera in ferro sul solaio, una scala di collegamento in muratura, un muro di contenimento ed un ulteriore muro alto circa m. 2,00, un ampliamento delle tre zone terrazzate, una scala in pietra di collegamento tra il solaio e la sovrastante area verde.

Il fatto che le opere non sono ultimate dimostra la sussistenza del periculum in mora.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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