Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 18-04-2011, n. 15509 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo convalidò il provvedimento 21.7.2010 del questore di Palermo, che imponeva a C.G. l’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia per due volte durante tutte le partite di calcio disputate dalla squadra del Palermo o nello stadio di Palermo per la durata di anni cinque.

L’intimato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, diritto di difesa, in quanto non è stato concesso il termine minimo per difendersi prima della convalida;

2) violazione di legge per difetto di motivazione sui presupposti per l’emissione del provvedimento, ed in particolare sulla reale pericolosità del soggetto e sulla necessità dell’obbligo di presentazione;

3) mancanza di motivazione sulla durata delle prescrizioni imposte.

4) inosservanza dei poteri spettanti al giudice della convalida che ha esteso l’obbligo oltre le ipotesi previste dal provvedimento del questore.
Motivi della decisione

Il primo – ed assorbente – motivo è fondato.

Nella specie, infatti, il provvedimento del questore è stato notificato all’interessato il giorno 21 agosto 2010 alle ore 11:20 ed è stato convalidato dal Gip depositata il giorno 23 agosto 2010 senza indicazione dell’ora. La cancelleria peraltro ha certificato che il provvedimento è stato trasmesso a mezzo fax all’organo di polizia incaricato per l’esecuzione alle ore 11:19. E’ quindi evidente che la delibazione della convalida ed il deposito della relativa ordinanza sono intervenuti prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Va invero ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 144 del 1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, (come modificato dalla L. n. 45 del 1995) nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. La Corte ha con tale decisione sottolineato l’esigenza di assicurare all’interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire, chiarendo che "detta facoltà dovrà evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge". Questo principio è stato recepito nella L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 bis (modificato dalla L. n. 377 del 2001) che ha previsto che nella notifica del provvedimento del questore sia inserito l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida.

E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che al fine di rendere concreto il diritto di difesa, riconosciuto all’interessato, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come termine "ad quem", non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento per il quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida e, cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto che l’interessato, qualora la convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa. La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, si è quindi ormai consolidata nel ritenere adeguato il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento impositivo (explurimis, Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. 3, 6.2.2007, n. 11467, Perlino, m. 235957; Sez. 3, 15.4.2008, n. 26136, Senatore, m. 240533;

Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).

Nella specie tale termine non è stato rispettato perchè il provvedimento del questore è stato convalidato prima che fosse trascorso il periodo di tempo minimo di 48 ore dalla notifica all’interessato, indicato dalla giurisprudenza come necessario per permettere l’esplicazione del diritto di difesa e della facoltà di presentazione di memorie e deduzioni.

E’ appena il caso di rilevare che tale conclusione non cambierebbe anche qualora non vi fosse la prova della trasmissione dell’ordinanza di convalida alla autorità di polizia alle ore 11:19 del 23 agosto 2010.

Invero, in mancanza della specificazione dell’ora di emissione nel provvedimento di convalida, non vi è alcun elemento per ritenere con certezza che lo stesso sia stato depositato in cancelleria dopo le ore 11:20 del 23 agosto. Ora, "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all’ufficio di polizia, prevista dalla L. 12 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione. (Nel caso di specie, la Corte, nell’annullare senza rinvio l’ordinanza di convalida priva dell’indicazione dell’ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari)" (Sez. Un., 29.11.2005, n. 4441, Zito, m. 232711). Non vi sarebbe quindi comunque la prova che tra la notifica del provvedimento impositivo all’intimato e l’emissione dell’ordinanza di convalida siano trascorse le 48 ore ritenute dalla giurisprudenza il minimo indispensabile per permettere l’esplicazione del diritto di difesa e della facoltà di presentazione di memorie e deduzioni.

Ne consegue che l’ordinanza è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c), per violazione del diritto di difesa (Sez. 3, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).

Nel caso di mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica è assente un presupposto legittimante lo stesso passaggio all’esame del merito del provvedimento, il quale quindi non risulta validamente intrapreso dal giudice nei termini di legge, con la conseguente necessità di un annullamento senza rinvio. Ed invero, se il provvedimento di convalida "risulti inficiato da vizi che avrebbero precluso in radice il valido passaggio all’esame del merito da parte del GIP, la loro rilevazione, facendo venir meno in toto e ab origine l’espletato controllo giurisdizionale, non può che comportare l’annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, con correlativa decadenza della misura preventiva, posto che un eventuale annullamento con rinvio si risolverebbe nell’abilitare il GIP a svolgere per la prima volta quel controllo di merito, ormai definitivamente precluso dall’intervenuto decorso del termine" (cfr., tra le altre, Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m.

232712; Sez. 1, 12.12.2002, n. 5718, Damiano, m, 223406; Sez. 1, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. 1, 17.10.2004, n. 45183, Faustini, m. 231024; Sez. 3, 6.7.2007, n. 35517, Carlini, m.

237406; Sez. 3, 19.11.2009, Ancelsti; Sez. 3, 15.6.2010, Del Vivo).

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.

Va inoltre ricordato che, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all’ufficio di polizia, prevista dalla L. 12 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione" (Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712).

Conseguentemente, va anche dichiarata cessata l’efficacia del provvedimento impositivo del questore di Palermo del 21.7.2010, ovviamente solo per quanto concerne l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 21.7.2010, limitatamente all’ordine di presentazione.

Dispone trasmettersi copia del presente dispositivo al Questore di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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