Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 18-04-2011, n. 15508 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 8 settembre 2009 il gip del tribunale di Nocera Inferiore dispose l’archiviazione del procedimento a carico di S. D. e C.F., indagati per i reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., commessi in danno di una minore di (OMISSIS) anni.

La persona offesa, C.F., padre della bambina e denunciante, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perchè non era stato avvisato ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2, pur avendo espresso la volontà di esserlo. In ogni caso denuncia mancanza di motivazione perchè il decreto non tiene conto delle risultanze processuali, ed in particolare del fatto che egli sin dalla prima denuncia aveva accennato all’episodio delittuoso, di cui poi aveva descritto i particolari nella seconda denuncia integrativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’attuale ricorrente aveva presentato alla procura della Repubblica di Nocera Inferiore una prima denuncia querela nei confronti di S.D. datata 16 aprile 2008, nella quale aveva espressamente manifestato la volontà di essere avvisato ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2, circa una eventuale richiesta di archiviazione.

Questa manifestazione di volontà è evidentemente rimasta valida ed efficace anche a seguito della denuncia querela integrativa presentata oralmente ai carabinieri di Napoli San Giuseppe il 7 maggio 2008, nei confronti di S.D. e C. F., in ordine al reato di violenza sessuale in danno di minore. Nell’atto, infatti, si afferma esplicitamente che si trattava di querela presentata ad integrazione della precedente denuncia querela datata 16 aprile 2008 ed in esso vengono descritti tutti i particolari dell’episodio delittuoso cui peraltro si era già accennato, sia pure sommariamente ma in modo non equivoco, fin dalla prima denuncia.

Non risulta che il C. sia stato avvisato della richiesta del pubblico ministero di archiviazione.

Ciò ha determinato una violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso.

Tale omissione da luogo alla nullità del decreto deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5.

L’impugnato decreto di archiviazione deve dunque essere annullato senza rinvio mentre gli atti devono essere rimessi al pubblico ministero di Nocera Inferiore per gli adempimenti di rito.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Nocera Inferiore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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