T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 13-04-2011, n. 605 Licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Padova ha sospeso per 15 giorni l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento a controlli di polizia che hanno evidenziato come il bar fosse diventato luogo di ritrovo di persone pregiudicate e pericolose, talvolta anche clandestine e dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ricorso è infondato.

Il Questore della Provincia di Padova ha fatto applicazione dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza secondo cui il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento impugnato è correttamente motivato in relazione a specifici controlli di polizia, che l’Amministrazione ha depositato in giudizio, che hanno evidenziato come il bar fosse diventato luogo di ritrovo di persone pregiudicate e pericolose, talvolta anche clandestine e dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il collegio rileva in particolare l’infondatezza della censura secondo cui l’Amministrazione dovrebbe valutare l’esistenza di profili di colpa in capo al titolare della licenza.

Infatti il potere del Questore di sospendere, ex art. 100 t.u. p.s. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773), la licenza di pubblico esercizio è volto a soddisfare l’esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente. Ciò che rileva, infatti, nella ratio del legislatore, è l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato, sono privati, per qualche tempo, di un luogo di abituale aggregazione, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte (così Consiglio di Stato VI n° 1563 del 2007).

Il collegio ritiene che, in relazione alla lamentata responsabilità oggettiva dell’esercente, sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 100 del T.U.L.P.S., perché anche la tutela dell’ordine pubblico, oltre che il diritto di iniziativa economica, costituisce bene giuridico protetto dalla Costituzione.

La misura di 15 giorni di sospensione dell’autorizzazione non è sproporzionata rispetto alle finalità perseguite e dunque non sussiste il lamentato vizio di eccesso di potere.

È altresì infondata la censura di violazione dell’art. 7 della legge n° 241 del 1990.

Infatti l’Amministrazione ha specificamente motivato sulla urgente necessità di provvedere a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e dunque omettendo la comunicazione di avvio del procedimento.

La natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di ordine pubblico e di sicurezza esclude l’obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento (così Consiglio di Stato VI n° 4986 del 2009).

Le circostanze del caso concreto consentono al collegio di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese e gli onorari di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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