Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 18-04-2011, n. 15507 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano convalidò il provvedimento 7.2.2009 del questore di Milano, che imponeva a M.M. l’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia per una volta durante tutte le partite di pallacanestro disputate dalla squadra Armani Jeans per la durata di anni cinque.

L’intimato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, per mancato rispetto dei termini di legge e tardività della convalida;

2) mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura;

3) mancanza di motivazione sulla gradualità della sanzione e sulla congruità della stessa;

4) mancanza di motivazione sulla necessità di predisporre anche l’obbligo di presentazione oltre al divieto di accesso.
Motivi della decisione

Il primo – ed assorbente – motivo è fondato.

Nella specie, il provvedimento del questore è stato notificato all’interessato il giorno 12 febbraio 2009 alle ore 19:40 ed il pubblico ministero ha tempestivamente presentato al gip la richiesta di convalida il 14 febbraio 2009 alle ore 9:41.

Sennonchè, l’ordinanza di convalida risulta tardiva perchè depositata il 16 febbraio 2009 alle ore 12:32, e quindi successivamente allo spirare del termine di 48 ore dalla richiesta di convalida del pubblico Ministero, fissato dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, ultima parte, in conformità all’art. 13 Cost., incidendo l’obbligo di presentazione sulla libertà personale.

Ai sensi della citata L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, infatti, il gip deve provvedere alla convalida entro le successiva 48 ore dalla richiesta del Pubblico Ministero, a pena della perdita d’efficacia della misura impositiva dell’obbligo di presentazione, essendo il suddetto termine perentorio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, il provvedimento del questore cessa di avere efficacia solo se il Gip non provveda alla convalida entro le 48 ore dalla richiesta del PM e comunque nel rispetto delle 96 ore dalla notifica del provvedimento dell’interessato" (Sez. 3, 6.7.2007, n. 35515, Lianni, m.237396; nello stesso senso, Sez. 6, 23.10.1998, n. 3195, Azzoli, m. 213038; sez. 3, 4.12.2001, n. 3034, Chiorino Hendrick, m. 220991).

La rilevata irritualità comporta l’annullamento senza rinvio della ordinanza di convalida e la cessazione dell’efficacia del provvedimento prescritto del questore di Milano del 7.2.2009, ovviamente solo per quanto concerne l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del Questore di Milano del 7.2.2009, limitatamente all’ordine di presentazione.

Manda in Cancelleria di trasmettere copia del presente dispositivo al Questore di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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