Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 18-04-2011, n. 15506 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rinuncia.
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Roma confermò il decreto 3 febbraio 2010 del Gip del tribunale di Roma, che aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356 e della L. n. 145 del 2006, art. 11, di due immobili siti in (OMISSIS) in danno di C. M.C., coniuge di tale M., indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali e di riciclaggio trasnazionale.

Osservò, tra l’altro, il tribunale che gli acquisti degli immobili non erano proporzionati al reddito della C. e che doveva ritenersi che essi fossero anche nella disponibilità del coniuge.

La C. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione della D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, dell’art. 321 c.p.p., e della L. n. 146 del 2006, art. 11. Lamenta che il tribunale del riesame non ha risposto alla eccezione che non vi era la prova della necessaria sproporzione tra i beni sequestrati alla C. e la disponibilità patrimoniale della stessa e che anzi, dalla documentazione prodotta, emergeva la prova della assoluta proporzione, della provvista utilizzata per l’acquisto e della sua capacità patrimoniale. L’ordinanza impugnata non ha precisato quale sia il lasso temporale da prendere in considerazione nè il criterio applicato per ritenere che i beni acquistati oltre 10 anni prima non fossero proporzionali al patrimonio. Ricorda che spetta al pubblicò ministero indicare l’arco temporale di riferimento e dimostrare la sproporzione e solo dopo spetta all’interessato vincere la presunzione di illecita accumulazione provando la legittima provenienza del bene. Nella specie mancava qualsiasi prova sulla sproporzione dei beni rispetto alla capacità reddituale lecita ed alla situazione economica del soggetto. Osserva poi che la verifica della sua situazione economica non poteva soffermarsi sul solo reddito, ma doveva coinvolgere tutte le attività economiche da lei indicate come prove della proporzionalità. Lamenta quindi che la motivazione si è invece incentrata solo sui redditi da lavoro dipendente senza tenere in alcun conto le altre disponibilità economiche, pur documentalmente provate.

2) violazione di legge per avere il tribunale totalmente omesso la motivazione o fornito una motivazione meramente apparente sull’accertamento in concreto della sproporzione del valore dei beni rispetto alla situazione economica del soggetto e sulla mancata dimostrazione della loro legittima provenienza. In particolare il tribunale non ha dato conto delle allegazioni della difesa relative al canone di locazione percepito, ad alcune anticipazioni sul TFR, ad una provvista ottenuta da un premio assicurativo. Manca poi ogni motivazione sul richiesto annullamento del sequestro in relazione al bene di cui al n. 79 dell’elenco.
Motivi della decisione

All’odierna udienza è stata depositata regolare dichiarazione di rinuncia al presente ricorso per cassazione sottoscritta dalla ricorrente e con autenticazione della sottoscrizione ad opera del difensore.

Ai sensi dell’art. 591 c.p.p. il ricorso va pertanto dichiarato i- nammissibile per rinuncia.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 500,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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