Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-04-2011, n. 2333 Dipendenti telefonici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le parti costituite e ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

1. I signori A. R., G. Sommaruca ed A. S. proposero nel 2000 domanda di risarcimento danni nei confronti del Ministero del tesoro e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, citando per essa il Ministero (allora denominato) delle comunicazioni.

Esposero di essere stati dipendenti dell’ASST e di non essere passati a suo tempo alle dipendenze dell’IRITEL, come avrebbero potuto in forza di una convenzione del 1992, poiché l’allora Ministero del tesoro aveva reso noto con apposita circolare che in tal caso, trattandosi di un rapporto di diritto privato, avrebbero perso una serie di benefici previdenziali salvo poi, in un secondo momento, rivedere il proprio orientamento quando, tuttavia, gli esponenti erano già andati in pensione.

Il Tar del Lazio, accertata da parte dell’Amministrazione la violazione del generale obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c. in danno dei ricorrenti, ha accolto la domanda e condannato il Ministero dello sviluppo economico e la T., in solido, al risarcimento dei danni.

2. Avverso tale sentenza ha presentato appello la T., chiedendone l’annullamento con rimessione della causa al giudice di primo grado a norma dell’art. 105 del c.p.a, sul rilievo che, non essendo stata evocata in giudizio dinanzi al Tar, sarebbe stato violato il principio del contraddittorio, in uno con il diritto di difesa. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso in primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello contabile, e per il difetto di legittimazione passiva della stessa T., non essendo i ricorrenti in primo grado mai transitati nei ruoli dell’allora IRITEL; ha infine eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, la prescrizione del diritto e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

Nessuno si è costituito per le altre parti e, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2011 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione, avvisati i difensori presenti circa la possibilità di una definizione immediata del giudizio, la causa è passata in decisione.

3. Ciò posto, osserva il Collegio come, sebbene la sentenza impugnata rechi una pronuncia di condanna nei confronti anche della T. odierna appellante, detta società non è stata parte nel giudizio di primo grado, atteso che nessun contraddittorio è stato mai instaurato nei suoi confronti, né su iniziativa degli originari ricorrenti né su ordine del giudice investito della controversia.

Tanto basta per ritenere fondato il primo motivo dell’appello, per violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, conseguendone l’annullamento della sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice.

4. Si aggiunga che, al di là del dispositivo di sentenza recante la condanna nei confronti di T. s.p.a., la sola motivazione a corredo di tale statuizione, peraltro in forma implicita, è nel riferimento ad "eventuali successori a titolo universale dei soggetti autori (della violazione) ed insieme beneficiari dell’illecito produttivo del danno", quale si legge a pag. 10, penultimo capoverso, della sentenza.

Sul punto preme chiarire, tuttavia, come per giurisprudenza recente di questo Consiglio, il subentro dell’IRITEL, all’originaria Azienda di stato per i servizi telefonici istituita nel 1925 e soppressa con legge. 29 gennaio 1992 n. 58, nei rapporti attivi e passivi inerenti l’attività di gestione del servizi in concessione, non abbia integrato un’ipotesi di successione in universum ius ma a carattere parziale (v. Cons. St., VI, n. 2613/2008, che conferma Tar Lazio, IIbis, n. 1301/2004).

Per quanto riguarda in particolare gli oneri relativi al personale, il Consiglio di Stato ha già avuto occasione di sottolineare come dal carattere parziale ed orientato della successione – confermato anche dalla convenzione approvata con D.M. 29 dicembre 1992, allegata alla convezione tra l’allora Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società IRITEL, e dal disposto dell’art. 4, comma 2 della citata legge n. 58 del 1992 (in base al quale la società concessionaria "si avvale di personale dell’amministrazione delle poste e delle comunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla società stessa") – discende che non tutte le obbligazioni ricadono nella titolarità della concessionaria, ma solo quelle inerenti al personale transitato alle dipendenze della stessa, e non invece quelle che attengono a situazioni lavorative di dipendenti i quali, come gli odierni appellati, optarono a suo tempo, in modo più o meno consapevole ed informato, per la permanenza nel rapporto di pubblico impiego, rimanendo, in tal caso, a carico del Ministero (ora) dello Sviluppo economico qualunque ipotetica obbligazione fondata sul rapporto di impiego (Cons. St., VI, n. 2613/2008, cit.).

Sicché deve ritenersi revocabile in dubbio, nella fattispecie in esame, la stessa legittimazione passiva della T..

5. In conclusione, per tali ragioni, l’appello è fondato e va accolto, essendo mancato il contraddittorio nei confronti dell’odierna appellante, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo giudice che dovrà nuovamente esaminare la controversia in diversa composizione (Cons. St., A.P. n. 2/2009), applicando l’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del c.p.a.

6. Le spese di lite possono essere compensate, nel peculiare caso di specie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’affetto, annulla la sentenza del Tar Lazio n. 5234/2009 rimettendo la causa al giudice di primo grado, in diversa composizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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