Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 18-04-2011, n. 15505 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale con le quali chiede l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento convalidò il provvedimento 14 aprile 2010 del questore di Benevento, che imponeva a Z.F. l’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia, per due volte e per la durata di un anno, durante gli incontri di calcio cui partecipava la squadra del Torrecuso Calcio.

L’intimato propone ricorso per cassazione lamentando mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla necessità di predisporre anche l’obbligo di presentazione negli uffici di polizia di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, oltre al divieto di cui all’art. 6, comma 1 in relazione all’art. 13 Cost..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cosi, 5 dicembre 2002 n. 512)" (Sez. Un., 27.10.2004, n. 44273, Labbia, m. 229110).

Nella specie, per vero, il gip ha motivato sulla pericolosità dell’intimato, desunta dal fatto che lo stesso, quale dirigente ed accompagnatore ufficiale della squadra del Torrecuso Calcio, aveva schiaffeggiato l’arbitro all’interno degli spogliatoi, compiendo così un gesto odioso ed inutile nonchè dettato da futili motivi, tale da far ritenere possibile la reiterazione di analoghi atti di violenza.

E tuttavia, esattamente il ricorrente osserva che non si comprende bene se tale motivazione si riferisca alla imposizione del divieto di accesso ovvero anche alla imposizione dell’obbligo di presentazione.

Anzi, dalla lettura della ordinanza impugnata si ricava il dubbio che il giudice abbia ritenuto l’obbligo di presentazione come una sorta di misura di carattere punitivo, automatica e consequenziale al divieto di accesso, in quanto la necessità della misura impositiva è stata ravvisata "nella stringente esigenza di neutralizzare in occasione delle competizioni sportive la pericolosità dello Z. siccome apprezzata dall’autorità amministrativa sulla base della condotta concreta accertata dalle forze dell’ordine".

Sennonchè, l’obbligo di firma non è necessariamente connesso al divieto di assistere alle manifestazioni sportive, ma deve invece essere specificamente correlato al distinto pericolo che il destinatario della misura non ottemperi al divieto. Difatti, "la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura – per la quale è richiesto un "quid pluris" di pericolosità sociale – occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi" (Sez. 3, 19.4.2006, n. 20276, Pressiani, m.

234692). Devono quindi risultare dalla motivazione della ordinanza di convalida le ragioni per le quali, per la peculiarità del caso, il solo divieto di accesso non venga ritenuto sufficiente e si renda necessaria una ulteriore misura limitativa della libertà personale, come nelle ipotesi in cui il divieto di accesso in certi luoghi risulti essere già stato violato dal soggetto. Nel caso di specie manca appunto una adeguata e congrua motivazione sulla necessità della ulteriore misura in relazione al "quid pluris" di pericolosità sociale e sull’esistenza di un pericolo concreto (tale da giustificare la limitazione anche della libertà personale) che l’intimato non adempia spontaneamente al divieto di accesso, a seguito di una valutazione di tutti gli elementi del caso concreto evidenziati dallo Z., quali la sua età, la episodicità della condotta, il buon comportamento tenuto in 38 anni di calciatore e dirigente sportivo, la squalifica sportiva, il limitato ambito locale in cui opera la squadra del Torrecuso Calcio, che rende non estremamente difficoltoso o improbabile l’accertamento e la punizione di eventuali violazioni al divieto di accesso.

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di Benevento per nuovo giudizio.

Invero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. 29 novembre 2005, n. 4444/06, Spinelli, m. 232712), l’annullamento per vizio di motivazione dell’ordinanza di convalida della misura in questione non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l’esistenza dei presupposti per l’esame del merito della misura, sicchè deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo. La medesima sentenza ha peraltro anche precisato "che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l’annullamento e l’adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio". Ed invero, la questione "dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza di convalida affetta da vizio di motivazione, va tenuta distinta da quella relativa alla sorte della esecutività del provvedimento nel periodo intercorrente fra l’annullamento e il nuovo provvedimento adottato in sede di rinvio". Le Sezioni Unite hanno quindi evidenziato che nei casi, come quello in esame, in cui si tratti di un unico provvedimento immediatamente incidente sulla libertà personale soggetto a diretto ricorso per cassazione ed in cui sia escluso l’effetto sospensivo del ricorso "non c’è dubbio che l’intervento rescindente della Suprema Corte toglie al titolo annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione in atto della libertà personale".

Di conseguenza va dichiarata sospesa l’efficacia del provvedimento impositivo del questore di Benevento in data 28 aprile 2010, ovviamente solo per quanto concerne l’obbligo di presentazione alle autorità di polizia.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Benevento per nuovo esame.

Dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Benevento in data 14 aprile 2010, limitatamente all’obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Benevento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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