Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15263 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli il 13.6.08, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 3.857, per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Al riguardo il Collegio osserva: il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una eccessiva durata del processo di circa cinque anni, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art 6 della Conv di Strasburgo secondo 1’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo il terzo, il settimo e l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la modesta consistenza dell’indennizzo liquidato, doglianza priva di pregio atteso che la Corte territoriale ha riconosciuto un indennizzo annuo di Euro 800 (liquidazione dunque sostanzialmente in linea con la giurisprudenza CEDU), per di più motivando la determinazione adottata al riguardo con il mancato deposito dell’istanza di prelievo.

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo il ricorrente si duole della liquidazione dell’indennizzo sul solo periodo di eccedenza di durata (e non dunque di questa nella sua interezza), doglianza infondata alla luce del chiaro disposto della L. n. 89 del 2001.

Con il nono motivo si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tale censura è manifestamente infondata. La Corte di Strasburgo ha infatti affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplicativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi dieci e undici si censura la liquidazione delle spese per l’asserito immotivato ridimensionamento della nota spese, censure che risultano inammissibili stante la mancata allegazione di copia della nota che si assume depositata e l’omessa indicazione della data in cui sarebbe avvenuto il deposito.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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