Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-03-2011) 18-04-2011, n. 15580

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Generale che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il difensore di C.M., cui è stata applicata dal Gip del tribunale di Prato, con sentenza del 30 giugno 2010, la pena concordata di anni tre di reclusione ed Euro 9.200 di multa per due episodi di detenzione di sostanza stupefacente, ricorre innanzi questa Corte e deduce che la pena applicata, in violazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. è eccessiva in relazione alla condotta tenuta e non tiene conto di tutte le circostanze che hanno portato alla realizzazione della condotta.
Motivi della decisione

1. – In materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale. Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge.

2. Ed invero, tutte le statuizioni non illegittime, che siano state concordate dalle parti e recepite in sentenza, non possono essere rimesse in discussione, in quanto sono manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice sì limita a ratificare (cfr. Cass. 20.9.99, Espinola, Sez. 6, Sentenza n. 18385 del 19/02/2004 fra le tante).

3. La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante comune della cosiddetta clandestinità ( art. 61 c.p., n. 11 bis), nella specie ritenuta dal giudice, non determina poi alcuna illegalità del trattamento sanzionatorio, atteso che in sede di giudizio di bilanciamento è stata dichiarata la prevalenza delle generiche sull’aggravante poi dichiarata incostituzionale.

4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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