Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15262 Termini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Catania ha dichiarato inammissibile, per violazione del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., l’appello proposto dal sig. R.C. avverso la sentenza di primo grado con cui era stato condannato al risarcimento dei danni (L. 10.000.000) cagionati al Comune di Acate per la difettosa esecuzione dei lavori di potenziamento della rete idrica comunale. L’appellante aveva impugnato la sentenza di primo grado perchè il giudizio era proseguito senza la sua partecipazione non avendo egli ricevuto comunicazione, a causa della nullità delle relative notifiche, delle ordinanze che avevano disposto rinvii di ufficio dopo l’udienza, non tenutasi, del 4 maggio 1988, nonchè di altre ordinanze, di cui era dunque rimasto ignaro sino alle ricerche eseguite dopo che aveva avuto tardiva conoscenza della sentenza.

Il sig. R. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il Comune di Acate non si è difeso.
Motivi della decisione

1.- I due motivi di ricorso, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

La tesi del ricorrente è che l’errore processuale occorso nel giudizio di primo grado sia rilevante ai fini della esclusione della tardività dell’appello, e che l’art. 327 c.p.c., comma 2 sia illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. (recte: art. 24 Cost.), nella parte in cui non equipara alla posizione del contumace ignaro del processo quella della parte che, pur costituita, non abbia senza colpa avuto conoscenza della prosecuzione del giudizio.

1.1. – La complessiva censura non può trovare accoglimento.

L’art. 327 c.p.c., comma 1, che prevede la decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici (Cass. Sez. Un. 954/1994), che trova applicazione anche nei casi – come quello in esame – in cui sia, tardivamente, dedotto un error in procedendo che comporti la nullità della sentenza, senza che possa invocarsi l’applicazione analogica del comma 2 del medesimo articolo – concernente la parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c. dato che non vi è alcuna lacuna da colmare nel sistema processuale (Cass. 11264/2002, 19576/2004).

Nè, manifestamente, ciò si pone in contrasto con i parametri costituzionali invocati dal ricorrente. Sotto il profilo dell’art. 3 Cost., va rilevato che le situazioni poste a confronto sono significativamente differenti, concernendo l’una un soggetto il quale, per quanto irritualmente non informato della prosecuzione del giudizio, è comunque informato della pendenza dello stesso e vi ha partecipato; l’altra, invece, il contumace del tutto ignaro, senza sua colpa, del processo. Sotto il profilo dell’art. 24 Cost., va messa in rilievo la possibilità che comunque ha l’interessato, proprio perchè informato del processo, di attivarsi diligentemente per conoscerne lo stato senza essere sorpreso dal formarsi del giudicato, considerata anche l’ampiezza del termine di cui all’art. 327 cit..

2. – Il ricorso va pertanto respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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