Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-03-2011) 18-04-2011, n. 15575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to con rinvio della sentenza.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B. N. in ordine al delitto di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, per mancanza di querela, non proposta dalle parti offese.

2. Ricorre il PG presso la Corte di Appello e denuncia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) la erroneità della pronuncia che non ha tenuto conto della procedibilità di ufficio del delitto di omessa corresponsione dell’assegno divorzile.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e pertanto la sentenza impugnata è da annullare con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio.

2. E’ dato acquisito che la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato, dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto, ed è procedibile di ufficio (p. Sez. 6, Sentenza n. 39938 del 25/09/2009 Ud. (dep. 13/10/2009) Rv. 245004).

3. Infatti, il rinvio operato dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies all’art. 570 c.p. deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche ai relativo regime di procedibilità. 4. Il giudice di merito non si è attenuto a questi principi ed ha individuato una causa di improcedibilità del tutto inesistente: gli atti sono dunque da rimettere al giudice di appello, che provvedere al giudizio di merito.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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